ROTTAMAZIONE QUATER - PROROGA AL 15/03/2024 DELLE PRIME 3 RATE
26 Febbraio 2024
C’è veramente di tutto: riscossione, accertamento, IVA, reddito di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, registro, 730 precompilato, CU, PEC e molto altro. Una quantità notevole di abrogazioni e modifiche di norma esistenti nonché introduzione di nuove disposizioni: c’è del buono, del buonissimo, del cattivo e del pessimo. Come in tutte le manovre che si rispettino.
Riferimenti: Legge 1° dicembre 2016, n. 225 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”
Dal 1° luglio 2017 cesseranno le società del Gruppo Equitalia. La riscossione sarà svolta da un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza MEF e al monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.
I contribuenti possono estinguere il debito tributario, riferito a carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 a tutto il 31 dicembre 2016, senza corrispondere:
A tal fine dovrà provvedersi al pagamento dilazionato in rate di pari ammontare – massimo 3 nel 2017, pari al 70% delle somme complessivamente dovute, e 2 nel 2018, pari al restante 30% -sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017. Il pagamento riguarda le somme dovute a titolo di capitale e interessi, oltre che di aggio (sulle sole imposte) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Sul sito Equitalia è disponibile la relativa modulistica.
Entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale dagli enti e dai concessionari della riscossione, potranno essere oggetto di definizione agevolata con l’esclusione delle sanzioni. Gli enti locali potranno adottare provvedimenti in tal senso, disciplinandone le modalità attuative.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti al 2 dicembre 2016, aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Questi i presupposti:
Consentite max 7 rate annuali. Corrono gli interessi al tasso legale, maggiorato di 2 punti.
Dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare banche dati e informazioni anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione. Per il pignoramento di stipendi, salari o altre indennità l’Agenzia può, inoltre, acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo alle specifiche banche dati dell’INPS. L’art. 72-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede la pignorabilità, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a:
Per i versamenti con F24 nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, scompare l’obbligo di effettuazione esclusivamente mediante in via telematica.
A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata mediante:
Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
E’ stata prevista:
L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati comunicati con le 2 nuove comunicazioni, elabora e incrocia le informazioni ed entro 1 mese, segnala eventuali incoerenze rispetto a quanto comunicato dal contribuente.
Il contribuente, ricevuta la comunicazione, potrà:
Previste specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti IVA:
Dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, già obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni, lo saranno anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Previsto un provvedimento attuativo.
Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione che hanno esercitato entro il 31 dicembre 2016 l’opzione per la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi in via telematica – sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi – la relativa disciplina resta valida fino al 31 dicembre 2017, nonostante l’art. 7 del D.LGS n. 127 del 2015 abbia abrogato tale regime dal 1° gennaio 2017.
Dal 1° gennaio 2018, per le cessioni di beni del valore complessivo, comprensivo di IVA, superiore a 155 euro, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, l’emissione delle fatture deve essere effettuata in modalità elettronica. Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Ridotti di 2 anni, piuttosto che di 1, i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA, per chi ha optato per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.
Per contrastare i trasferimenti fittizi della residenza all’estero i comuni dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gli elenchi dei richiedenti per la formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. In fase di prima applicazione, l’ambito di applicazione delle disposizioni sarà ampliato alle richieste di iscrizione all’AIRE presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010; in tal caso, ai fini della formazione delle liste, si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.
Dal 2017 si applicheranno gli indici sintetici di affidabilità fiscale e cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.
Ai nuovi indici, che saranno individuati da un decreto MEF, saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Gli uffici possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie sui rapporti e sulle operazioni bancarie.
Entrate sul conto – se il contribuente (impresa, professionista o privato) non è in grado di giustificare la fonte delle entrate il reddito viene conseguentemente rettificato.
Uscite dal conto – per le sole imprese i prelevamenti in contanti se non si indica il beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili – si presumono evasione. Tale presunzione scatta solo se questi prelevamenti sono di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili.
La dichiarazione integrativa a favore – imposte dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta – può essere presentata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro i termini di decadenza dall’ accertamento. Il credito risultante può essere utilizzato in F24 per pagare imposte e tributi maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la dichiarazione integrativa è stata presentata.
Viene prevista, anche per i tributi doganali e le accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come già accade per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate:
La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione assoggettato a cedolare secca non comporta la revoca dell’opzione se il contribuente ha mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, cioè se:
Tuttavia, la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, o della risoluzione del contratto a cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, comporta la sanzione di 100 euro (50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni).
Dalla 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017 sono riaperti i termini della Voluntary Discosure, con riferimento a violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. È consentita la presentazione dell’istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute:
È prevista;
Per le sole attività oggetto della nuova procedura è previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché di contestazione delle sanzioni. In particolare, i nuovi termini scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono ora fissati al:
La notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi può essere effettuata a mezzo PEC.
Se la consegna non va a buon fine, (posta satura, indirizzo PEC non attivo) si procede con il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito.
La notifica si intende comunque perfezionata:
Le disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti dal 1° luglio 2017, mentre per quelli da notificarsi in data anteriore resta ferma la disciplina vigente.
Le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione eventualmente eseguite tra il 1° giugno 2016 e il 2 dicembre 2016 con modalità diverse dalla PEC, relative a:
saranno rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
I soggetti non obbligati ad avere una PEC la notifica possano richiedere che la notifica avvenga all’indirizzo di PEC di un soggetto differente (per esempio, coniuge, parente o affine entro il 4°): atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1° luglio 2017, la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita anche a mezzo PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge. A tali notifiche si applica la disciplina prevista per le notifiche di avvisi e atti tramite PEC sopra descritta.
È stato posticipato, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale la certificazione unica (CU) relativa a Ritenute fiscali e contributive deve essere consegnata al diretto interessato. Resta fermo il termine del 7 marzo per la Trasmissione Telematica all’Agenzia.
I CAF e i professionisti abilitati possono completare le attività di comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto, nonché di effettuazione della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni predisposte, entro il 23 luglio (piuttosto che il 7 luglio) di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.
Il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio (piuttosto che il 7 luglio) di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.
Il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, anche oltre il 10 novembre, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione che può essere ridotta ai sensi delle norme del ravvedimento operoso.
A decorrere dal 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Per l’IVA dovuta per il 2016 la dichiarazione dovrà comunque presentarsi entro il mese di febbraio.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 viene differito:
Anche l’IVA annuale a saldo se non è stata versata entro il 16 marzo, può essere versata nei termini sopra modificati con la maggiorazione degli interessi dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini:
Sono cumulabili i termini di sospensione dell’accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Le opzioni esercitabili per i regimi previsti dal TUIR si intendono tacitamente rinnovate alla scadenza salvo revoca espressa:
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Le opzioni devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 1° periodo di valenza del regime opzionale.
Se l’adempimento non è tempestivamente eseguito e la violazione non è stata constatata, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche, l’opzione è fatta salva se il contribuente:
La disposizione si applica dal 2017.
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, nonché una serie di indennità specifiche concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
Con norma interpretazione autentica è chiarito che i lavoratori cui spetta l’agevolazione sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
Non precludono l’uscita dal regime le cessioni all’esportazione non imponibili a fini IVA, di cui agli art. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR n.633 del 1972, nei limiti e secondo modalità che saranno stabiliti con decreto MEF.
Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, come già accade per le spese di alimenti e bevande.
La disposizione, che modifica l’art. 54, comma 5 del TUIR, si applica a decorrere dal 2017.
Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui redditi ordinari e quelli tassati separatamente:
Cade l’obbligo di indicare in Unico PF – come già accade per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, nonché per i depositi e c/c bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro – gli immobili situati all’estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta. Resta fermo l’obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).
È stato aumentato da 15.000 euro a 30.000 euro il valore dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
Detassate tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi IVA, comprese quelle effettuate da cedenti nazionali.
In particolare:
Per il mancato versamento dell’imposta dovuta si applica la sanzione di cui all’art. 13 del D.LGS n. 471 del 1997, pari al 30% di ogni importo non versato, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito.
Le modifiche decorrono dal 1° aprile 2017.
Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Abrogata la sanzione sulla mancata comunicazione di cessazione attività.
Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 2017 la conversione in euro (al cambio della data di chiusura dell’esercizio) dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero deve essere effettuata secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili. Le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.
I Tributaristi (di cui alla norma UNI 11511), se certificati e qualificati ai sensi della L. n. 4 del 2013, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” possono svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Tutto molto interessante e spiegato molto bene. Grazie e buon lavoro