IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – NOVITA’ IN SINTESI

legge-bilancio-2017

C’è veramente di tutto: riscossione, accertamento, IVA, reddito di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, registro, 730 precompilato, CU, PEC e molto altro. Una quantità notevole di abrogazioni e modifiche di norma esistenti nonché introduzione di nuove disposizioni: c’è del buono, del buonissimo, del cattivo e del pessimo. Come in tutte le manovre che si rispettino.

Riferimenti: Legge 1° dicembre 2016, n. 225 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”

RISCOSSIONE

CONTRASTO ALL’EVASIONE ED EFFETTI PREMIALI

NOTIFICHE DI ATTI – IMPAZZA LA PEC

MODELLO 730 PRECOMPILATO E DINTORNI

SCADENZA DEI TERMINI PER VERSAMENTO E OPZIONI

VARIE – BUONE NUOVE

 

RISCOSSIONE

SOPPRESSA EQUITALIA, NASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Dal 1° luglio 2017 cesseranno le società del Gruppo Equitalia. La riscossione sarà svolta da un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza MEF e al monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate.

LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

A decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

I contribuenti possono estinguere il debito tributario, riferito a carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 a tutto il 31 dicembre 2016, senza corrispondere:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

A tal fine dovrà provvedersi al pagamento dilazionato in rate di pari ammontare – massimo 3 nel 2017, pari al 70% delle somme complessivamente dovute, e 2 nel 2018, pari al restante 30% -sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017. Il pagamento riguarda le somme dovute a titolo di capitale e interessi, oltre che di aggio (sulle sole imposte) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Sul sito Equitalia è disponibile la relativa modulistica.

ROTTAMAZIONE DEBITI ENTRATE LOCALI

Entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale dagli enti e dai concessionari della riscossione, potranno essere oggetto di definizione agevolata con l’esclusione delle sanzioni. Gli enti locali potranno adottare provvedimenti in tal senso, disciplinandone le modalità attuative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCISE E DI IVA AFFERENTE L’IMPORTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti al 2 dicembre 2016, aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Questi i presupposti:

  • le imposte devono riferirsi a fatti verificatisi prima del 1° aprile 2010;
  • entro 60 giorni dalla stipula della transazione, deve essere effettuato il pagamento di un importo almeno pari al 20% dell’accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

Consentite max 7 rate annuali. Corrono gli interessi al tasso legale, maggiorato di 2 punti.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSA STANANDO TRAMITE LE BANCHE DATI

Dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare banche dati e informazioni anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione. Per il pignoramento di stipendi, salari o altre indennità l’Agenzia può, inoltre, acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo alle specifiche banche dati dell’INPS. L’art. 72-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede la pignorabilità, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a:

  • 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
  • 1/7 per importi da 2.501 a 5.000 euro.

F24 SOPRA 1.000 EURO TORNA CARTACEO

Per i versamenti con F24 nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, scompare l’obbligo di effettuazione esclusivamente mediante in via telematica.

TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI – NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata mediante:

  • versamento con F24;
  • contrassegni sostitutivi;
  • carte di debito o prepagate;
  • modalità telematiche;
  • altri strumenti di pagamento elettronico.

Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

CONTRASTO ALL’EVASIONE ED EFFETTI PREMIALI

LO SPESOMETRO DIVIENE TRIMESTRALE ED ESORDISCE L’INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI IVA

E’ stata prevista:

  • la comunicazione analitica in via telematica ogni 3 mesi dei dati delle fatture emesse e ricevute (in pratica lo spesometro da annuale diviene trimestrale);
  • la comunicazione in via telematica ogni 3 mesi dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (credito/debito).

L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati comunicati con le 2 nuove comunicazioni, elabora e incrocia le informazioni ed entro 1 mese, segnala eventuali incoerenze rispetto a quanto comunicato dal contribuente.

Il contribuente, ricevuta la comunicazione, potrà:

  • fornire chiarimenti, segnalando eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente;
  • versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

Previste specifiche sanzioni in caso di inadempimento.

ADEMPIMENTI IVA SOPPRESSI

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti IVA:

  • comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
  • comunicazioni Intrastat all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei modelli Intra acquisti intracomunitari di beni/prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato UE;
  • comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti in Paesi Black List. Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;
  • comunicazione della avvenuta registrazione delle fatture per i soggetti che hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino;
  • spesometro annuale (posto che è divenuto trimestrale).

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – ESTESA ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, già obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni, lo saranno anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Previsto un provvedimento attuativo.

GRANDE DISTRIBUZIONE – PROROGATA LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERA

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione che hanno esercitato entro il 31 dicembre 2016 l’opzione per la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi in via telematica – sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi – la relativa disciplina resta valida fino al 31 dicembre 2017, nonostante l’art. 7 del D.LGS n. 127 del 2015 abbia abrogato tale regime dal 1° gennaio 2017.

TAX FREE SHOPPINGEMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE

Dal 1° gennaio 2018, per le cessioni di beni del valore complessivo, comprensivo di IVA, superiore a 155 euro, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, l’emissione delle fatture deve essere effettuata in modalità elettronica. Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI PER CHI TRASMETTE TELEMATICAMENTE FATTURE E CORRISPETTIVI

Ridotti di 2 anni, piuttosto che di 1, i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA, per chi ha optato per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

CONTRASTO AL TRASFERIMENTO FITTIZIO DI RESIDENZA

Per contrastare i trasferimenti fittizi della residenza all’estero i comuni dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gli elenchi dei richiedenti per la formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. In fase di prima applicazione, l’ambito di applicazione delle disposizioni sarà ampliato alle richieste di iscrizione all’AIRE presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010; in tal caso, ai fini della formazione delle liste, si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

MUOIONO GLI STUDI DI SETTORE E I PARAMETRI – NASCONO GLI INDICI DI AFFIDABILITÀ

Dal 2017 si applicheranno gli indici sintetici di affidabilità fiscale e cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Ai nuovi indici, che saranno individuati da un decreto MEF, saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

PRELEVAMENTI E VERSAMENTI BANCARI

Gli uffici possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie sui rapporti e sulle operazioni bancarie.

Entrate sul conto – se il contribuente (impresa, professionista o privato) non è in grado di giustificare la fonte delle entrate il reddito viene conseguentemente rettificato.

Uscite dal conto – per le sole imprese i prelevamenti in contanti se non si indica il beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili – si presumono evasione. Tale presunzione scatta solo se questi prelevamenti sono di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE ANCHE OLTRE L’ANNO SUCCESSIVO

La dichiarazione integrativa a favore – imposte dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta – può essere presentata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro i termini di decadenza dall’ accertamento. Il credito risultante può essere utilizzato in F24 per pagare imposte e tributi maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la dichiarazione integrativa è stata presentata.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – ESTESA LA DISCIPLINA AI TRIBUTI DOGANALI E MONOPOLI

Viene prevista, anche per i tributi doganali e le accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come già accade per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate:

  • l’applicazione delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1-bis, alle lettere:
  • b-bis), che prevede la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo nel caso in cui la regolarizzazione di errori o omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica;
  • b-ter, che prevede la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica;
  • la non operatività della preclusione della riduzione della sanzione nei casi di violazione già contestata, o di accessi ispezioni o verifiche già iniziate.

CONTRATTO LOCAZIONE A CEDOLARE SECCA – NUOVE SANZIONI SULLE IRREGOLARITÀ DI REGISTRAZIONE

La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione assoggettato a cedolare secca non comporta la revoca dell’opzione se il contribuente ha mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, cioè se:

  • ha effettuato i relativi versamenti e;
  • ha dichiarato i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, o della risoluzione del contratto a cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, comporta la sanzione di 100 euro (50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni).

VOLUNTARY DISCLOSURE – RIAPRONO I TERMINI

Dalla 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017 sono riaperti i termini della Voluntary Discosure, con riferimento a violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. È consentita la presentazione dell’istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute:

  • all’estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia.

È prevista;

  • in Italia anche se in precedenza ci si è avvalsi della Voluntary 2014 limitatamente ai profili internazionali.

Per le sole attività oggetto della nuova procedura è previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché di contestazione delle sanzioni. In particolare, i nuovi termini scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono ora fissati al:

  • 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di Voluntary, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura;
  • al 30 giugno 2017 in relazione alle istanze presentate per la 1° volta a decorrere dal 1° ottobre 2015 a seguito della riapertura dei termini di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. n. 153 del 2015.

NOTIFICHE DI ATTI – IMPAZZA LA PEC

NOTIFICHE DI AVVISI E ATTI A SOGGETTI DOTATI DI PEC

La notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi può essere effettuata a mezzo PEC.

Se la consegna non va a buon fine, (posta satura, indirizzo PEC non attivo) si procede con il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito.

La notifica si intende comunque perfezionata:

  • per il notificante – nel momento in cui il suo gestore della casella PEC gli trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;
  • per il destinatario – alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso.

Le disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti dal 1° luglio 2017, mentre per quelli da notificarsi in data anteriore resta ferma la disciplina vigente.

Le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione eventualmente eseguite tra il 1° giugno 2016 e il 2 dicembre 2016 con modalità diverse dalla PEC, relative a:

  • imprese individuali o costituite in forma societaria, professionisti iscritti in albi o elenchi;
  • altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all’indirizzo PEC,

saranno rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

NOTIFICHE DI AVVISI E ATTI A SOGGETTI NON DOTATI DI PEC

I soggetti non obbligati ad avere una PEC la notifica possano richiedere che la notifica avvenga all’indirizzo di PEC di un soggetto differente (per esempio, coniuge, parente o affine entro il 4°): atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

NOTIFICA TRAMITE PEC DEGLI ATTI CATASTALI

A decorrere dal 1° luglio 2017, la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita anche a mezzo PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge. A tali notifiche si applica la disciplina prevista per le notifiche di avvisi e atti tramite PEC sopra descritta.

MODELLO 730 PRECOMPILATO E DINTORNI

LA CU DEVE ESSERE CONSEGNATA AGLI INTERESSATI ENTRO IL 31 MARZO

È stato posticipato, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale la certificazione unica (CU) relativa a Ritenute fiscali e contributive deve essere consegnata al diretto interessato. Resta fermo il termine del 7 marzo per la Trasmissione Telematica all’Agenzia.

730 PRECOMPILATO – TERMINE PER L’INVIO DA PARTE DI CAF E PROFESSIONISTI

I CAF e i professionisti abilitati possono completare le attività di comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto, nonché di effettuazione della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni predisposte, entro il 23 luglio (piuttosto che il 7 luglio) di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

730 PRECOMPILATO – TERMINE PER L’INVIO

Il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio (piuttosto che il 7 luglio) di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.

RILASCIO VISTO DI CONFORMITÀ O ASSEVERAZIONE INFEDELE – COME RAVVEDERSI

Il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, anche oltre il 10 novembre, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione che può essere ridotta ai sensi delle norme del ravvedimento operoso.

SCADENZA DEI TERMINI PER VERSAMENTO E OPZIONI

DICHIARAZIONE IVA – NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE

A decorrere dal 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Per l’IVA dovuta per il 2016 la dichiarazione dovrà comunque presentarsi entro il mese di febbraio.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE MODIFICATO A REGIME

A decorrere dal 1° gennaio 2017 viene differito:

  • dal 16 al 30 giugno il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP per le persone fisiche e le S.n.c. e S.a.s. o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • dal 16 all’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta del versamento dell’IRES e dell’IRAP per gli altri soggetti.

Anche l’IVA annuale a saldo se non è stata versata entro il 16 marzo, può essere versata nei termini sopra modificati con la maggiorazione degli interessi dello 0,40% per mese o frazione di mese.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PER L’INVIO DEI DOCUMENTI RICHIESTI DALL’ENTE IMPOSITORE

Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini:

  • per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA;
  • di 30 giorni previsto per il pagamento di somme relative a:
  • controlli automatici (art. 36 bis DPR n.600 del 1973 e 54-bis DPR n.633 del 1972);
  • controlli formali (art. 36 ter del DPR n.600 del 1973);
  • liquidazione delle imposte sui redditi assoggettate a tassazione separata.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E SOSPENSIONE FERIALE

Sono cumulabili i termini di sospensione dell’accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

LE OPZIONI DEL TUIR DIVENTANO TACITAMENTE RINNOVABILI – TRASPARENZA, CONSOLIDATO E TONNAGE TAX

Le opzioni esercitabili per i regimi previsti dal TUIR si intendono tacitamente rinnovate alla scadenza salvo revoca espressa:

  • opzione triennale per la trasparenza fiscale per le società di capitali (art. 115) S.r.l. e Coop. a ristretta base proprietaria art. 116);
  • opzione triennale per il consolidato nazionale. Viene inoltre data maggiore liberta nell’attribuzione delle perdite in caso di rinnovo tacito dell’opzione, interruzione o revoca del consolidato;
  • opzione di 5 anni per il consolidato mondiale;
  • l’opzione decennale per la tonnage tax.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L’OPZIONE TARDIVA È COMUNQUE RECUPERABILE

Le opzioni devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 1° periodo di valenza del regime opzionale.

Se l’adempimento non è tempestivamente eseguito e la violazione non è stata constatata, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche, l’opzione è fatta salva se il contribuente:

  • ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente la sanzione di 250 euro.

La disposizione si applica dal 2017.

VARIE – BUONE NUOVE

LAVORATORI IN TRASFERTA E TRASFERTISTI – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, nonché una serie di indennità specifiche concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Con norma interpretazione autentica è chiarito che i lavoratori cui spetta l’agevolazione sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

  1. la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  2. lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

CONTRIBUENTI FORFETARI – SEMPLIFICAZIONI

Non precludono l’uscita dal regime le cessioni all’esportazione non imponibili a fini IVA, di cui agli art. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR n.633 del 1972, nei limiti e secondo modalità che saranno stabiliti con decreto MEF.

SPESE VIAGGIO DEL PROFESSIONISTA DIRETTAMENTE PAGATE DAL COMMITTENTE

Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, come già accade per le spese di alimenti e bevande.

La disposizione, che modifica l’art. 54, comma 5 del TUIR, si applica a decorrere dal 2017.

RITENUTE D’ACCONTO IRPEF – POSSIBILE LO SCOMPUTO SIA PER CASSA CHE PER COMPETENZA

Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui redditi ordinari e quelli tassati separatamente:

  • se operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate, alternativamente:
  • dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o
  • dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.
  • se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.

QUADRO RW – IMMOBILI ALL’ESTERO CON VALORE NON MODIFICATO

Cade l’obbligo di indicare in Unico PF – come già accade per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, nonché per i depositi e c/c bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro – gli immobili situati all’estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta. Resta fermo l’obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).

RIMBORSI IVA – SERVE LA GARANZIA SOLO SOPRA I 30.000 EURO

È stato aumentato da 15.000 euro a 30.000 euro il valore dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

DEPOSITI IVA – AMPLIATE LE FATTISPECIE DI INTRODUZIONE SENZA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Detassate tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi IVA, comprese quelle effettuate da cedenti nazionali.

In particolare:

  • per le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, nei casi e secondo modalità che dovranno essere definite con decreto del MEF;
  • nelle restanti fattispecie l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, ma è versata in nome e per conto di esso da parte del gestore del deposito il quale è solidalmente responsabile per l’imposta stessa.

Per il mancato versamento dell’imposta dovuta si applica la sanzione di cui all’art. 13 del D.LGS n. 471 del 1997, pari al 30% di ogni importo non versato, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito.

Le modifiche decorrono dal 1° aprile 2017.

Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.

CESSAZIONE D’UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE

L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Abrogata la sanzione sulla mancata comunicazione di cessazione attività.

Atteso provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

CONVERSIONE DEI SALDI DI CONTO DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO

Dal 2017 la conversione in euro (al cambio della data di chiusura dell’esercizio) dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero deve essere effettuata secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili. Le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.

ANCHE I TRIBUTARISTI POTRANNO RAPPRESENTARE/ASSISTERE I CONTRIBUENTI DAVANTI AGLI UFFICI FINANZIARI

I Tributaristi (di cui alla norma UNI 11511), se certificati e qualificati ai sensi della L. n. 4 del 2013, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” possono svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

 

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Un Commento a IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – NOVITA’ IN SINTESI

  1. Laura ha detto:

    Tutto molto interessante e spiegato molto bene. Grazie e buon lavoro

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