LO SCONTRINO FISCALE E IL REGISTRATORE DI CASSA

registratore di cassa w scontrino fiscale

Questo vademecum ha lo scopo di guidare i clienti verso una corretta gestione e manutenzione dei registratori di cassa con relativa regolare gestione dello scontrino fiscale, secondo la normativa corrente.

Il registratore di cassa è un dispositivo meccanico o elettronico per calcolare e memorizzare le transazioni di vendita unito normalmente ad un cassetto per immagazzinare il denaro ordinato nei vari tagli.

Il registratore di cassa stampa una ricevuta per l’acquirente che reca i dettagli della transazione, del pagamento, la data dell’acquisto e l’identificativo della cassa che ha eseguito l’operazione.

Si ricorda che il comma 429 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 della “legge finanziaria 2005” per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione, estese dalla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) alle imprese di pari dimensioni da individuare con apposito decreto direttoriale, consente alle imprese della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distinti per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, esimendosi dall’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Come precisato dal successivo comma 430, l’agevolazione riguarda sostanzialmente le aziende distributive che operano con esercizi commerciali dotati di strutture di vendita dalle dimensioni medie o grandi, ovvero le aziende in possesso di una superficie di vendita superiore a 150 metri quadri, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri, nei comuni la cui popolazione residente supera le 10mila unità.

Ogni attività commerciale in cui è imposto l’utilizzo del misuratore fiscale deve essere in possesso dei seguenti documenti:

  • Libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell’azienda, vengono di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate e trascritte dal tecnico.
  • Registro dei corrispettivi giornalieri in cui trascrivere dalla chiusura di fine serata l’incasso del giorno.
  • Registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l’importo totale pagato da ogni singolo cliente (obbligo di tenuta superato cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 97 del 4 aprile 1997 sempreché il contribuente sia in grado, in alternativa, di emettere ricevute fiscali).
  • Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate competente.

OBBLIGHI PER L’UTENTE

Entro il giorno successivo alla messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente deve provvedere a dare comunicazione al competente Ufficio Unico delle Entrate, mediante apposita dichiarazione ( D.M. 23 marzo 1983 art. 8 testo modificato dal provv. 28/07/2003 ).

La dichiarazione è redatta in duplice copia dall’utente e contiene i dati identificativi:

  • ragione sociale, sede, partita I.V.A.;
  • gli estremi che identificano il registratore di cassa ( Produttore modello matricola );
  • i dati del centro di assistenza e del tecnico che ha effettuato la verificazione periodica;
  • La spedizione della copia per l’Agenzia delle Entrate deve essere fatta con raccomandata allegata a ricevuta di ritorno, entro le 24 ore successive all’installazione.

L’apparecchio misuratore fiscale deve essere conforme ai modelli omologati dal ministero delle Finanze e deve emettere per ogni operazione uno scontrino contenente:

  • il logotipo fiscale;
  • il numero di matricola dell’apparecchio;
  • il numero di partita IVA dell’emittente e l’ubicazione dell’esercizio;
  • il numero progressivo e la data di emissione;
  • dati contabili:
  • corrispettivi parziali;
  • eventuali sconti o rettifiche;
  • eventuali subtotali;
  • eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati;
  • totale dovuto eseguito con particolare evidenza grafica al fine di permettere un’immediata individuazione.

SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna della merce se anteriore al pagamento in quanto la consegna della merce costituisce il momento impositivo che determina il nascere dell’obbligo del pagamento del tributo indipendentemente dall’intervento o meno del pagamento.

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Lo scontrino fiscale deve riportare:

  • la ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette;
  • la partita Iva e ubicazione dell’esercizio;
  • il corrispettivo comprensivo di Iva ed eventuali sconti;
  • la data, ora di emissione e numero progressivo;
  • il numero di matricola dell’apparecchio e logotipo fiscale.

Alla fine della giornata il contribuente deve stampare lo scontrino di chiusura giornaliera che riporta sia il totale dei corrispettivi del giorno sia l’ammontare cumulativo dei totali giornalieri precedenti.

Il rotolo di carta in dotazione al misuratore fiscale deve essere in carta termica omologata dall’Istituto Superiore di Poste e Telecomunicazione e dovrà recare a margine di tutta la lunghezza del rotolo gli estremi della certificazione di conformità nonchè la data di scadenza della carta stessa, ed il nome del produttore della cartiera con i codici di riconoscimento. Lo scontrino fiscale deve riportare l’intestazione, ossia denominazione o ragione sociale, ubicazione, partita I.V.A., data, ora e numero progressivo di emissione, logotipo fiscale, numero di matricola. Il rotolo del giornale di fondo in cui vengono registrati automaticamente gli importi deve essere conservato da 2 a 5 anni.

Per la normativa italiana tutti i soggetti non obbligati all’emissione di fattura devono rilasciare Ricevuta Fiscale oppure Scontrino Fiscale. Questi soggetti sono obbligati all’emissione di fattura solo se richiesta preventivamente dal cliente come disposto dall’art. 12 comma 1 L. 413/91.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE

I principali soggetti non obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta preventivamente dal cliente, sono indicati nell’art. 22 del DPR 633/72:

  • Commercianti con autorizzazione di vendita al dettaglio;
  • Artigiani che vendono beni di propria produzione presso i laboratori (CM 32/501388-1973);
  • Soggetti che forniscono prestazioni alberghiere;
  • Soggetti che forniscono prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Imprese che prestano servizi in locali aperti al pubblico;
  • Imprese che prestano servizi nell’abitazione dei clienti o in forma ambulante;
  • Imprese che effettuano trasporti di persone, veicoli e bagagli al seguito;
  • Istituti di credito per servizi di custodia di titoli e altri servizi;
  • Soggetti che effettuano talune operazioni esenti (assicurazioni, finanziamenti, affitti e locazioni.

SCONTRINO PARLANTE

Il collegato alla Finanziaria, D.L. n. 159 del 1° ottobre 2007 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2008, la spesa per l’acquisto di mscontrino-FISCALE-PARLANTEedicinali, per poter ottenere la relativa detrazione-deduzione Irpef, dovrà essere certificata con fattura o “scontrino parlante” da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario. Il Garante della Privacy, successivamente, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2010, nello “scontrino parlante”, la natura, qualità e quantità dei prodotti comprati dovrà essere sostituita dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC), un codice numerico che si trova nel codice a barre di ciascun farmaco.

SCONTRINI ERRATI

Qualora venga emesso uno scontrino errato ma non ancora rilasciato al cliente, è necessario annullarlo, è prassi comune barrare con linee trasversali la parte impressa dello scontrino scrivendo chiaramente scontrino errato e firmarlo, và poi allegato alla chiusura giornaliera da cui sarà sottratto l’importo errato. Qualora venga emesso uno scontrino errato e rilasciato al cliente non essendo possibile procedere all’annullamento, in fase di annotazione sul registro dei corrispettivi o prima nota è possibile annotare l’errore, ma devono sussistere comprovati presupposti.

CHIUSURA GIORNALIERA DEL REGISTRATORE DI CASSA

A fine giornata il registratore emette anche uno scontrino di chiusura giornaliera il cui importo deve essere riportato nel registro dei corrispettivi. A tale scontrino si allegano quelli annullati nella giornata. Tale scontrino di chiusura giornaliera deve essere conservato per 10 anni.

Le imprese che protraggono la loro attività oltre le ore 24 devono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento al giorno precedente. I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera indelebile nella memoria fiscale del registratore di cassa, dove verranno conservati sino ad esaurimento dello spazio disponibile.

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere i seguenti dati:

  • il numero di partita IVA dell’emittente e l’ubicazione dell’esercizio;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;
  • il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;
  • su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a
  • prestazioni in tutto o in parte non riscossi;
  • il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera,emessi a seguito delle operazioni per le quali vige l’obbligo di emissione;
  • il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;
  • il numero degli scontrini non fiscali;
  • il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;
  • la data e l’ora di emissione;
  • il numero dei ripristini fiscali;
  • il logotipo fiscale ed il numero di matricola del registratore di cassa;
  • i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta “non fiscale” e distanziati dalle righe precedenti da almeno due righe vuote.

REGISTRO DEL MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA

Con l’art. 11 del D.M. 23/03/1983 è stato disposto che qualora il registratore di cassa si dovesse guastare è obbligatorio richiedere tempestivamente l’intervento della ditta di manutenzione annotando data ed ora della richiesta nel libretto di dotazione. In tal caso bisogna annotare manualmente le operazioni sul registro IVA del mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa da tenersi obbligatioriamente presso l’esercizio di vendita. Nel registro devono essere riportati:

  • l’importo incassato da ogni singolo cliente;
  • l’annotazione distinta dell’importo totale complessivo delle merci vendute.

Tale normativa, ancora oggi in vigore, si può ritenere superata per effetto del DPR n. 696/1996 secondo cui è possibile rilasciare, senza alcuna previa opzione la ricevuta fiscale (e anche la fattura) in luogo dello scontrino, venendo meno di fatto la necessità di istituire il registro di emergenza (circolare Agenzia delle Entrate n. 97 del 4 aprile 1997).La manutenzione di tale apparecchio deve avvenire da parte di tecnici autorizzati almeno annualmente e deve essere annotata nell’apposito libretto, non soggetto ad alcuna formalità. Dell’installazione del nuovo registratore di cassa deve essere data comunicazione, entro il giorno successivo, al competente Ufficio IVA a mezzo raccomandata in duplice copia, firmata anche dal tecnico che ha provveduto all’installazione stessa. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

  • dati identificativi dell’utente;
  • dati identificativi del tecnico installatore;
  • dati identificativi dell’apparecchio installato;
  • ubicazione dell’esercizio dove è stato installato l’apparecchio.

VERIFICA PERIODICA DEL REGISTRATORE DI CASSA

Con il provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa.” L’onere di richiedere annualmente la verifica periodica è a carico dell’utente/utilizzatore, il quale dovrà rivolgersi ad un centro assistenza pena la non utilizzabilità del registratore fiscale. In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata. L’utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale. L’utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento a esso relativo, risponde inoltre dell’integrità del sigillo fiscale e dell’etichetta di verificazione periodica “.

Le modalità sopra descritte devono essere osservate anche in caso di variazioni dei dati dichiarati sino alla disinstallazione dell’apparecchio. A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 lo scontrino fiscale può essere utilizzato dal cessionario, anche ai fini della deducibilità fiscale delle spese sostenute purché, contenga le seguenti indicazioni:

  • indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati;
  • il numero di codice fiscale dell’acquirente o committente.

Inoltre, se lo scontrino fiscale è stato emesso con tali caratteristiche, vale come documento idoneo ai fini della fatturazione differita, sostituendo, di fatto, la necessità di emettere il documento di trasporto. Per quanto riguarda la conservazione degli scontrini fiscali, bisogna tenere presente che il giornale di fondo deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell’ultima operazione ivi riportata, mentre il libretto di dotazione dell’apparecchio deve essere conservato per il periodo di uso dell’apparecchio cui si riferisce.

LA DEFISCALIZZAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

Il proprietario che procede alla defiscalizzazione del registratore di cassa, ad esempio per mancato utilizzo senza vendere lo stesso a terzi, lo deve conservare per non meno di dieci anni dalla data della defiscalizzazione; con la defiscalizzazione il registratore di cassa non risulta più uno strumento valido per l’emissione di scontrini fiscali. Invece se il proprietario, intentende rottamare il registratore perchè obsoleto oppure non funzionante, dovrà consegnare alla ditta che procede alla rottamazione, il misuratore fiscale completo di libretto fiscale, dichiarazione dell’avvenuta defiscalizzazione e documento di trasporto (DDT) in cui verrà indicato il modello e la matricola precisando che trattasi di apparecchio da rottamare completo di memoria fiscale e di libretto di dotazione. Il proprietario del registratore di cassa che decide di alienare o dismettere l’uso del registratore di cassa deve entro le 24 ore dalla chiusura dello stesso dare comunicazione all’ Agenzia delle Entrate di competenza, con raccomandata A/R, mediante una dichiarazione prodotta in duplice copia contenente i dati identificativi: ragione sociale, sede, partita I.V.A., gli estremi che identificano il registratore di cassa ( Produttore, modello, matricola, Gran Totale ed ultimo Azzeramento ), i dati del laboratorio abilitato e del tecnico che ha effettuato la chiusura.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso di mancata e non corretta tenuta dei registri e del libretto fiscale la sanzione che può essere irrogata parte da un minimo di € 258,00 ad un massimo di €1.032,00.

Nel caso di mancata installazione del registratore di cassa, contestata a seguito di una verifica fiscale, la sanzione che può essere irrogata parte da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 4.132,00.

Nel caso di mancata dichiarazione installazione o defiscalizzazione del registratore di cassa, la sanzione che può essere irrogata parte da un minimo di 258 € ad un massimo di € 1.032,00.

MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE

Nell’ottica di una più efficace lotta all’evasione fiscale, negli ultimi anni sono state inasprite le sanzioni per la mancata emissione di scontrino fiscale ed in particolare è stata prevista anche la possibilità di sospensione temporanea dell’attività, misura molto pesante perchè impatta direttamente sul reddito dell’attività del commerciante. Vediamo ora in dettaglio le sanzione relative alla mancata emissione di scontrino fiscale.

Sanzione amministrativa: la mancata emissione di scontrino fiscale configura un tentativo di evasione fiscale; la sanzione prevista ammonta al versamento del 100% dell’imposta evasa calcolata sul valore del prezzo di cessione del bene o servizio venduto e comunque non è mai inferiore a 516 euro. quindi di norma per scontrini di importo non particolarmente elevato la sanzione ammonta a 516 euro.

Sospensione dell’attività: si tratta di una ‘sanzione accessoria’ che viene prevista in aggiunta alla sanzione amministrativa per i casi di reiterazione e consiste nella chiusura del negozio o laboratorio per un periodo variabile da 3 a 30 giorni consecutivi. La sospensione scatta dopo che viene accertata la mancata emissione di 4 scontrini nell’arco di 5 anni.

lente-piccola-2NOTA BENE: la normativa parla di 4 scontrini e non di 4 verifiche, per cui basta non emettere 4 scontrini rilevati da ispettori in borghese nell’ambito della stessa verifica per incorrere nella sanzione accessoria.

GLI OBBLIGHI DEI CLIENTI

Da diversi anni ormai, per la ricevuta fiscale, la normativa, ha sollevato dall’obbligo della sua conservazione i clienti. Se ad un controllo un cliente viene trovato sprovvisto, indipendentemente dalla motivazione (ad esempio lo ha già cestinato, oppure lo ha lasciato vicino alla cassa), la sua dichiarazione serve solo ai fini dell’accertamento e della redazione del verbale, in quanto l’accertamento si concentrerà esclusivamente sull’esercente.

 

FONTI: Decreto Legge n. 697/82; Legge n. 18 del 26/01/1983; Decreto Ministeriale del 23/03/1983; Decreto Ministeriale del 19/06/1984; Decreto del 14/01/1985; Decreto Legge n. 326 del 04/08/1987; Decreto Ministeriale del 04/04/1990; Legge n. 413 del 30/12/1991; Decreto Ministeriale del 30/03/1992; Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997; Decreto Legge n. 262 del 3/10/2006; Circolare Agenzia delle Entrate n. 97 del 4 aprile 1997; Provvedimento Agenzia delle Entrate del 04/03/2002; Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31/05/2002; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 121015 del 28/07/2003; Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/05/2005; Circolare Agenzia delle Entrate n. 55 del 28/12/2004; Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19/01/2007; Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 16/02/2007; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 150/E del 4/07/2007; Sentenza Corte di Cassazione n. 13504 del 27/07/2012; Agenzia delle Entrate – Misuratori Fiscali.

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