RESUSCITATO IL REGIME DEI MINIMI PER IL 2015

regime minimi 2015

L’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto, dall’1.1.2015, un nuovo regime forfetario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso:
– il regime delle nuove iniziative ex art. 13, L. n. 388/2000;
– il regime dei minimi ex art. 27, c. 1 e c. 2, DL n. 98/2011;
– il regime contabile agevolato ex art. 27, c. 3, DL n. 98/2011.

Tuttavia, a favore di coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi di cui al citato art. 27, è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

Ora, in sede di conversione del DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, il cui testo è stato recentemente approvato dalla Camera ed è attualmente all’esame del Senato (Atto Senato n. 1779), è prevista la riviviscenza del regime dei minimi per il 2015.

Di fatto, quindi, il regime dei minimi può essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che la iniziano nel corso del 2015.

IL REGIME DEI MINIMI 2015
Il comma 12-undecies dell’art. 10 del citato Decreto, in deroga alla disposizione di cui all’art. 1, comma 85, lett. b) e c), Finanziaria 2015 che abroga il regime dei minimi, proroga fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.

Di fatto, quindi, l’abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Finanziaria 2015 è prorogata di 1 anno.

La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che pertanto dal 2015 non sono più applicabili. Si evidenzia che il regime dei minimi è applicabile, al sussistere dei requisiti “di novità”:

  • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi;
  • anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni.

Da quanto sopra si evince quindi che nel 2015 si realizza la coesistenza del regime dei minimi (imposta sostitutiva 5%) e del nuovo regime forfetario (imposta sostitutiva 15%).

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE
La proroga del regime dei minimi sarà ufficiale soltanto dopo l’approvazione definitiva del DL n. 192/2014 e diverrà operativa comunque dall’1.1.2015, successivamente alla pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione.

QUESTIONI OPERATIVE DEL PASSAGGIO AL REGIME DEI MINIMI
Per i contribuenti che hanno già iniziato l’attività nei primi mesi del 2015 applicando il regime forfetario ovvero il regime ordinario e che ora, usufruendo della possibilità introdotta dal Decreto in esame, intendono adottare il regime dei minimi si pongono alcune questioni operative che potrebbero essere risolte, per analogia, considerando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E in occasione dell’introduzione del “vecchio” regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/97.

Si rammenta che l’adozione del regime dei minimi non consente di accedere al regime contributivo agevolato previsto a favore dei soggetti forfetari dai commi da 77 a 84, Finanziaria 2015, in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito “effettivo” con esclusione del versamento della “quota fissa”.

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