SIAE: QUANDO E’ OBBLIGATORIO PAGARE I DIRITTI D’AUTORE.

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La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) si occupa dell’intermediazione dei diritti d’autore dei suoi associati, autori ed editori, tutelando i diritti economici sulle loro opere. In pratica, ne garantisce il riconoscimento da parte di terzi, chiamati a versare un compenso per l’utilizzo non strettamente privato di tali contenuti. Sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e Culturali e di quello dell’Economia per quanto riguarda la trasparenza, non riceve finanziamenti statali ma di fatto esercita in un regime di monopolio, in quanto la normativa italiana non favorisce la libera concorrenza nel Paese per questo particolare settore.

QUANDO VA PAGATO

I diritti alla SIAE vanno versati quando un pubblico esercizio (bar, ristoranti, negozi etc.) si trasmettano (via radio, Tv, lettore musicale..) opere di editori ed editori iscritti all’ente e tutelate da copyright. Stesso discorso quando si propongano esibizioni dal vivo, si inseriscano jingle di attesa al centralino e in tutti gli altri casi in cui si trasmetta musica di sottofondo per intrattenere i propri clienti. La SIAE va pagata anche in caso di eventi non lucrativi o privati, previo ottenimento del relativo permesso. La corresponsione del pagamento per il diritto d’autore e eventuali diritti connessi è infatti prevista anche per:

“I festeggiamenti a carattere privato (matrimoni, battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea e analoghi festeggiamenti) in luoghi diversi dalla propria abitazione offerti da privati e riservati ai propri invitati, nel corso dei quali avvengono esecuzioni di brani musicali appartenenti al repertorio SIAE – Divisione Musica”.

Esistono convenzioni Confcommercio-Confesercenti-SIAE-SCF (le case discografiche) che consentono di pagare importi ridotti del 20-25-30% a seconda dei casi, per la diffusione della musica nelle proprie attività.

QUANDO NON VA PAGATO

Esistono però delle situazioni in cui il pagamento dei diritti d’autore non è dovuto, ovvero sotto alcune condizioni la SIAE non è dovuta o va versata in misura ridotta.

Tra le opzioni per non pagare la SIAE c’è quella di ricorrere a delle piattaforme con licenza Creative Commons contenenti un elenco delle opere non soggette al pagamento della SIAE, quindi condivisibili e utilizzabili in pubblico senza limiti e in maniera legale. L’unico vincolo è quello di rispettare i diritti di utilizzo previsti dall’autore dell’opera. Inoltre, nel caso in cui l’autore dei brani proposti sia deceduto da oltre 70 anni, la SIAE non è dovuta perché tali opere sono ormai considerate di pubblico dominio e liberi da diritti. I pagamenti alla SIAE non sono inoltre dovuti quando l’evento si svolge in luogo di privata dimora oppure quando l’evento prevede l’impiego di musica non protetta dal diritto d’autore, come nei due casi precedenti.

L’APERTURA ALL’INTERMEDIAZIONE ANCHE AD ALTRI ENTI

In Italia l’Esecutivo si è impegnato ad intervenire “nella direzione dell’apertura dell’attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva”, ovvero a liberalizzare il mercato dei diritti d’autore, riconoscendo anche le società di gestione dei diritti musicali concorrenti della SIAE.

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