TUTTO PRONTO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D’IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA 2016

Come noto, l’art. 1, comma 982, Finanziaria 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza, il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Con il Decreto 6.12.2016 il MEF ha definito “i criteri e le procedure per l’accesso al credito … e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo”, demandando ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza per la richiesta del beneficio.

Ora, in data 14.2.2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il predetto Provvedimento.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d’imposta in esame spetta alle esclusivamente alle persone fisiche.

AMBITO OGGETTIVO

Risultano agevolabili le spese sostenute nel 2016:

  • per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;
  • connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza; dirette alla prevenzione di attività

Le spese devono essere sostenute su immobili non utilizzati nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo.

Il credito spetta nella misura del 50% relativamente alle spese sostenute su immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa / lavoro autonomo

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • spetta nella misura percentuale che sarà stabilita sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e il credito complessivamente richiesto e resa nota dall’Agenzia entro il 3.2017.

Considerato che le risorse stanziate ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l’ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;

  • non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese”.

ISTANZA DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza.

In particolare nella stessa devono essere riportati i seguenti dati:

  • codice fiscale del beneficiario
  • codice fiscale del fornitore del bene / servizio acquisito
  • numero, data e importo (lordo IVA) delle fatture relative ai beni / servizi acquisiti

Inoltre, va specificato se la fattura è riferita ad un immobile utilizzato promiscuamente.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

L’istanza va presentata dal 20.2 al 20.3.2017.

Va sottolineato che la procedura approvata per la richiesta dell’agevolazione in esame non prevede un click-day (non assume rilevanza la cronologia di invio).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La compilazione e la presentazione in via telematica dell’istanza vanno effettuate utilizzando lo specifico software Creditovideosorveglianza” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.

Come  specificato  nel  citato  Provvedimento  14.2.2017,  è  consentita  la  presentazione di un’unica richiesta contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Qualora per un medesimo soggetto siano presentate più richieste, è considerata valida l’ultima richiesta presentata “che sostituisce e annulla le precedenti domande”.

Va evidenziato che l’invio telematico può essere effettuato:

  • direttamente dall’interessato;
  • tramite un intermediario

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame:

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / REDDITI PF 2017);
  • è utilizzabile:
    • in compensazione con il mod. F24, da presentare “esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);
    • in diminuzione delle imposte (IRPEF / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tale modalità è consentita soltanto alle persone fisiche “private” ossia non titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo.

L’eventuale credito non utilizzato può essere usufruito nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo.

CONTROLLI E PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti la non spettanza, in tutto o in parte, dell’agevolazione in esame, provvede al recupero del relativo importo.

Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14-02-2017

 

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