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DEPENALIZZATO IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO

L’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti fino a 10.000 euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila a 50mila euro.

A prevederlo è il decreto legislativo d.lgs. n. 8/2016 attuativo della legge delega entrato in vigore dal 6 febbraio 2016 il quale interviene a sostituire la disposizione che puniva con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Nella nuova formulazione, la perseguibilità penale dell’illecito (ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento delle ritenute è riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, limiti individuati dalla nuova disposizione.

Il datore di lavoro non é punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Per espressa previsione le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

 

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