SPAZIO AZIENDE – n. 126 Giugno 2016 » IL REVERSE CHARGE PER CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP NON È APPLICABILE AL DETTAGLIO

spazio aziende n. 126 - giugno 2016

Come noto, il reverse charge consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che è posto in capo all’acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.

In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell’IVA, la quale deve essere:

  • integrata dall’acquirente / committente con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • annotata da quest’ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Nell’ambito del recepimento di 2 Direttive comunitarie, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 24/2016 contenente specifiche disposizioni “contro le frodi in materia di IVA che prevedono l’applicazione temporanea (dal 2.5.2016 al 31.12.2018) del reverse charge a talune operazioni “a rischio frodi”. In particolare l’applicazione del meccanismo in esame è stata estesa alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.

In questo numero:

» FLASHultime Novità Fiscali

» APPROFONDIMENTI: IL REVERSE CHARGE PER CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP NON E’ APPLICABILE AL DETTAGLIO

» SCADENZARIO: mese di GIUGNO 2016.

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