COME RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA D’ACQUISTO DAL 1° GENNAIO 2019

tipi di fattura elettronica

I canali attraverso cui ricevere le fatture elettroniche sono analoghi a quelli di trasmissione. In particolare, le modalità di ricezione sono le seguenti:

posta elettronica certificata (“PEC”);
– sistema “web service” (servizio SdICoop);
sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

L’Agenzia delle Entrate consente al cedente/prestatore di trasmettere fatture elettroniche verso i propri clienti, ma non fornisce un vero e proprio servizio di ricezione.

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Tuttavia, le fatture elettroniche o un loro duplicato, vengono messe a disposizione dell’acquirente /committente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’avvio del sistema di fatturazione elettronica, a regime dal 1° gennaio 2019, è necessario che ciascun cedente/prestato-re conosca l’indirizzo telematico del cessionario/committente (per le operazioni B2B si tratta del codice destinatario o della PEC) al quale recapitare la fattura.

La comunicazione dell’indirizzo telematico di ricezione delle fatture da parte del soggetto acquirente/committente può avvenire:

  • in modo informale, tramite una lettera, mail, ecc. a ciascun cedente/prestatore;
  • utilizzando il “Servizio di registrazione” messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio consente di indicare “l’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”.

La scelta effettuata attraverso il servizio di registrazione viene considerata dallo SdI prioritaria ai fini della consegna della fattura elettronica. A titolo di esempio, infatti, qualora l’emittente abbia indicato l’indirizzo PEC del cessionario nel file XML e quest’ultimo si sia censito sul sito dell’Agenzia indicando il codice destinatario, lo SdI recapiterà la fattura tramite detto ultimo codice.

La registrazione dell’indirizzo telematico può avvenire attraverso due modalità:

  • accedendo personalmente al servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” (è necessario accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate);
  • avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 (c.d. intermediario abilitato).

Tale ultima modalità presuppone tuttavia il rilascio dal cessionario/committente di una specifica delega all’incaricato. Quest’ultima può essere conferita direttamente all’interno della propria area riservata (Entratel o Fisconline) o tramite modulo di delega cartacea.

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