FISCO: I PICCOLI REATI TRIBUTARI NON SARANNO PIU’ PUNITI

reati tributari

Piccoli reati tributari non più puniti: è legge la tenuità del fatto, dalla dichiarazione fraudolenta per mezzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, o mediante altri artifici, all’emissione di false fatture. È entrato in vigore il 2 aprile 2015 il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1 comma 1 lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67” che introduce una nuova causa di non punibilità per i reati fino a cinque anni se il fatto è di particolare tenuità e la condotta non è abituale.

Se hai commesso un reato tributario perché non avevi la possibilità di pagare le tasse o perché il tuo commercialista ha sbagliato qualcosa o se, semplicemente, ti sei dimenticato o hai commesso qualche errore che l’Agenzia delle Entrate non ti ha perdonato, buone notizie in arrivo. Tra i tanti reati che non saranno più puniti per via dell’entrata in vigore del decreto legislativo sull’archiviazione per tenuità del fatto ve ne rientrano alcuni che riguardano le condotte tenute nei confronti del fisco. Si tratta, in particolare, di quei reati tributari per i quali la legge prevede sanzioni rientranti nella nuova forbice di non punibilità: ossia la pena pecuniaria e/o pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Qualcuno potrebbe già storcere il naso. Si parla tanto di combattere l’evasione fiscale, prevedere pene più severe e non consentire margini di scappatoie… e invece il legislatore, da una mano toglie e dall’altra dà. Il “perdono giudiziale” e l’archiviazione del reato, infatti, potrebbe essere – conti alla mano – un incentivo a commettere condotte che, sotto l’aspetto patrimoniale, potrebbero oggi essere più convenienti alla luce delle minime conseguenze penali cui si va incontro.

Ecco, dunque, la lista dei reati che, dal 2 aprile scorso, non sono più soggetti ad alcuna pena pecuniaria o detentiva:

dichiarazione infedele, punito con la reclusione da uno a tre anni. La legge penale, come noto, punisce chi, al fine di evadere imposte dirette o Iva, indica in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente, l’imposta evasa supera i 50mila euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro;

omessa dichiarazione, punito con la reclusione da uno a tre anni. La legge punisce chi non presenta le dichiarazioni, quando l’imposta evasa supera i 30mila euro;

occultamento o distruzione di documenti contabili, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni;

omesso versamento di ritenute certificate e di Iva, puniti con la reclusione da sei mesi a due anni;

indebita compensazione, punito con la reclusione da sei mesi a due anni;

– ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Restano invece esclusi dalla riforma, e quindi per essi continuerà ad applicarsi la regolare punizione, i seguenti reati:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

– emissione di fatture per operazioni inesistenti

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell’ipotesi aggravata.

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