FISSATO ALL’1.2.2021 L’AVVIO DELLA “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), la Finanziaria 2017 ha introdotto la c.d. “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:

  • fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L’operatività della lotteria, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, successivamente all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Con il recente Provvedimento 29.1.2021 l’Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’avvio della lotteria a decorrere dall’1.2.2021. Va evidenziato che:

  • per partecipare all’estrazione:
  • il contribuente, al momento dell’acquisto e prima dell’emissione del documento commerciale, deve comunicare il codice lotteria (codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane;
  • l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione oltre al predetto codice;
  • i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;
  • in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini. In particolare, nella prima fase di applicazione, sono esclusi gli acquisti:

  • per i quali si intende fruire della detrazione / deduzione IRPEF (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell’acquirente);
  • i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
  • documentati da fattura elettronica.

Sono altresì esclusi, gli acquisti:

  • di importo inferiore a € 1;
  • effettuati online / e-commerce (verosimilmente in quanto esonerati dall’emissione del documento commerciale ai sensi del DPR n. 696/96).
Come disposto dal citato Provvedimento 29.1.2021, conformemente a quanto previsto dalla Finanziaria 2021, la possibilità di partecipare alla “Lotteria degli scontrini” è limitata soltanto in caso di acquisti effettuati mediante pagamenti elettronici (ad esempio, carta di credito / debito / prepagata, bancomat.). Tale modalità di pagamento deve risultare anche dal documento commerciale.

È stata eliminata la precedente disposizione che prevedeva estrazioni (premi) anche per gli acquisti “in contanti”.

ADEMPIMENTI DEGLI ACQUIRENTI

Come sopra accennato, la persona fisica “privato” maggiorenne / residente in Italia, che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando al cedente / prestatore il “codice lotteria” rilasciato dal Portale Lotteria al quale si accede dall’indirizzo Internet www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Come specificato dall’Agenzia delle Dogane nel Comunicato stampa 30.11.2020, per generare il codice è necessario accedere alla sezione “Partecipa ora”. Il codice lotteria, può essere stampato / salvato sul proprio dispositivo mobile al fine di poterlo esibire all’esercente al momento dell’acquisto.

In particolare, i passaggi necessari per ottenere il “codice lotteria” sono i seguenti:

  • accedere alla sezione “Partecipa ora” del “Portale lotteria”;
  • inserire il proprio codice fiscale, il codice controllo e generare il codice lotteria;
  • stampare / memorizzare il codice lotteria su dispositivo mobile (smartphone / tablet).

Dal Portale Lotteria è possibile visualizzare i documenti commerciali che hanno dato diritto all’attribuzione dei biglietti virtuali della lotteria, l’eventuale vincita nonché eseguire alcune operazioni quali l’opposizione all’utilizzo / richiesta di cancellazione dei dati.

Nel Portale Lotteria l’esercente può altresì:

  • consultare il proprio profilo contenente le informazioni eventualmente inserite durante la fase di registrazione (contatti telefonici, e-mail, ecc.);
  • verificare le vincite;
  • attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le diverse tipologie di comunicazione (ad esempio, e-mail, SMS);
  • conoscere i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio. I corrispettivi visualizzabili non saranno corredati del codice lotteria.

ADEMPIMENTI DELL’ESERCENTE:

Merita sottolineare che per esercente si intendono i soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi e che trasmettono telematicamente i corrispettivi all‘Agenzia delle Entrate.

Il cedente / prestatore, al fine di consentire al cliente / acquirente di partecipare alla “Lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico (RT) in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente / acquirente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione.

Come evidenziato dal citato Provvedimento 31.10.2019, modificato ad opera del Provvedimento 30.6.2020, la “configurazione” del RT doveva intervenire entro il 31.12.2020.

Con il Provvedimento 23.12.2020, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e “recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria”, l’Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento all’1.4.2021 del termine a decorrere dal quale l’invio telematico dei corrispettivi dovrà effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0).

L’aggiornamento del RT dovrà pertanto essere effettuato entro il 31.3.2021. Fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il “vecchio” tracciato. Ciò però non consente al cliente / acquirente, nonché all’esercente, di partecipare alla lotteria.

Presso l’Agenzia delle Dogane è costituita una banca dati, denominata Sistema Lotteria “alimentata” dai dati dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate. In particolare nella banca dati vengono memorizzati:

  • partita IVA e denominazione del cedente / prestatore;
  • identificativo / progressivo completo del documento trasmesso;
  • data e ora del documento;
  • importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti / con strumenti di pagamento elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
  • codice lotteria dell’acquirente;
  • data di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 (ossia dell’“ordinario” invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate).
I dati non utili ai fini delle estrazioni sono cancellati dal Sistema Lotteria entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione.

Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro esclusivamente e interamente pagato con strumenti di pagamento elettronici, associato univocamente mediante il codice lotteria al documento commerciale mediante il relativo identificativo.

Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. Se l’importo speso è superiore a € 1, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

L’esercente deve comunicare all’Agenzia anche l’eventuale operazione di reso / annullo, relativo ai documenti commerciali “madre” con codice lotteria precedentemente trasmessi al Sistema Lotteria. I documenti successivamente oggetto di reso / annullo, infatti, non danno diritto ai premi (l’estrazione di un codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla).

Si rammenta che l’esercente, tramite un’apposita funzione del portale “Fatture e Corrispettivi” può verificare i dati trasmessi (con esclusione del codice lotteria dell’acquirente / committente).

Come desumibile dalla specifica Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, in sintesi, all’esercente è richiesto quanto segue.

L’esercente può applicare un apposito avviso alla clientela in un luogo ben visibile dell’esercizio:(per esempio, sulla vetrina e/o vicino al punto cassa), con l’informazione che presso il punto vendita è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. A tal fine, è possibile scaricare dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate la seguente locandina.

PREMI:

I premi in denaro sono attributi ai partecipanti alla “Lotteria degli scontrini” a seguito di estrazioni settimanali, mensili e di un’estrazione annuale. In particolare:

  • l’estrazione:
  • settimanale è effettuata a decorrere dal mese di giugno ogni giovedì. Le estrazioni settimanali riguardano tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica (fino alle ore 23:59) della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Le prime estrazioni settimanali saranno effettuate il 10.6.2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal 31.5 al 6.6.2021 entro le ore 23:59;
  • mensile è effettuata ogni secondo giovedì del mese e inizia a decorrere dall’11.3.2021 considerando i corrispettivi trasmessi dall’1.2 al 28.2.2021 entro le ore 23:59. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Il calendario delle estrazioni mensili 2021 è il seguente:
giovedì 11 marzo
giovedì 8 aprile
giovedì 13 maggio
giovedì 10 giugno
giovedì 8 luglio
giovedì 12 agosto
giovedì 9 settembre
giovedì 14 ottobre
giovedì 11 novembre
giovedì 9 dicembre
  • annuale è effettuata a inizio 2022 e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dall’1.1 fino al 31.12. La data dell’estrazione annuale è fissata con apposito Provvedimento. Per il 2021 l’estrazione annuale viene effettuata fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dall’1.2 al 31.12.2021;
  • i vincitori sono avvisati con raccomandata A/R ovvero, se indicata nell’area riservata del Portale lotteria, tramite PEC.
Il citato Provvedimento, modificato ad opera del Provvedimento 29.1.2021, precisa che il biglietto virtuale vincente determina anche l’esercente vincente. Pertanto i premi sono previsti anche a favore degli esercenti.

Ai fini della comunicazione della vincita, gli esercenti sono individuati sulla base della partita IVA memorizzata nella banca dati “Sistema Lotteria”. I vincitori sono avvisati con raccomandata A/R ovvero, se disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), tramite PEC.

Sono previsti i seguenti premi.

Estrazione Premi acquirenti Premi esercenti
Settimanale 15 premi da € 25.000 15 premi da € 5.000
Mensile 10 premi da € 100.000 10 premi da € 20.000
Annuale 1 premio da € 5.000.000 1 premio da € 1.000.000

Il premio dovrà essere ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dall’Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante bonifico bancario / postale.

Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di c/c o documento analogo / equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con le predette modalità elettroniche.

Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all’acquirente che all’esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi.

Una volta verificato, in capo all’esercente / acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).

 

 

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