IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO HOME-BANKING PER LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI IN F24

I contribuenti titolari di partita IVA, dal 24 aprile 2017, sono obbligati all’utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisco on Line), per la trasmissione degli F24 che indicano in compensazione orizzontale un credito IVA, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L’obbligo dell’utilizzo dei canali telematico dell’Agenzia delle Entrate per i titolari di partita IVA è entrato in vigore il 24 aprile 2017 ma, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 57/E/2017, ha chiarito che il relativo controllo inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.

L’obbligo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’invio degli F24 è disposto:

  • per tutti i titolari di partita IVA;
  • per tutte le ipotesi di F24 con compensazioni orizzontali mediante utilizzo di crediti IVA, delle imposte sul reddito e dei crediti di imposta di cui al quadro RU,e ciò a prescindere dall’importo che si intende compensare.
  • Non opera, invece, con riferimento alle compensazioni verticali anche se confluite nei modelli F24.

In pratica, a partire dal 24 aprile scorso, tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo effettuate dai soggetti titolari di partita IVA devono essere effettuate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: Entratel, il canale dedicato agli intermediari telematici, e Fisconline, il canale dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all’estero, le società e gli enti.

Il nuovo obbligo introdotto dal D.L. 50/2017 sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e indipendentemente dal fatto che l’imposta oggetto di compensazione sia o meno oggetto di visto in dichiarazione.

Per i titolari di partita IVA, quindi, per le imposte di cui sopra, non sarà più possibile, in nessun caso, effettuare compensazioni tramite il servizio di home banking offerto dal proprio istituto bancario.

Per effetto delle nuove disposizioni i titolari di partita IVA che indicano in F24 un credito (relativo ad IVA, imposte sul reddito, Irap o da RU) in compensazione orizzontale anche per € 1,00 sono obbligati all’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ciò implica, ad esempio, che per l’utilizzo in compensazione del Bonus Renzi di 80,00 euro, il titolare di partita IVA dovrà avvalersi delle dette modalità di trasmissione del modello F24 e non potrà utilizzare i canali in remote banking.

Si segnala che la violazione dell’errato utilizzo dei canali telematici per la trasmissione degli F24 è  stata punita dal Centro Operativo di Venezia con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, applicabile a ciascun modello F24. L’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito chiarimenti in merito né tanto meno con riferimento alle procedure di applicazione del ravvedimento.

Il D.L. 50/2017 approvato il 24 aprile scorso, inoltre, prevede nuove disposizioni per contrastare le indebite compensazioni. In particolare, viene abbassato il limite della compensazione dei crediti IVA per il quale diventa obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro.

MENO ONERI PER LE COMPENSAZIONI IN F24 DEI PRIVATI

I soggetti non titolari di partita IVA (soggetti privati) presentano tramite i canali telematici dell’Agenzia solo i modelli F24 con “saldo zero”, ossia i modelli F24 che presentano crediti in compensazione, con saldo finale uguale a zero. I modelli F24 con “saldo positivo” che presentano crediti in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, possono essere pagati tramite home banking (canale privato), mentre per i pagamenti senza compensazioni possono essere utilizzati i modelli F24 cartacei.

 

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