DECRETO COESIONE - IN ARRIVO GLI INCENTIVI PER APRIRE UN'ATTIVITA'
16 Maggio 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” gli aiuti raddoppiano o si moltiplicano per 4 per i soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto interessati dalle recenti misure ristrettive.
Vediamo nel dettaglio come funziona il fondo perduto del Decreto Ristori.
Il contributo spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che al 25.10.2020:
N.B. | È demandata al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato DPCM. |
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Per coloro che hanno avviato l’attività a partire dal primo gennaio 2019, il suddetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.
Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l’esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).
Il contributo in esame è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
Soggetto | Contributo DL 137/2020 |
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio |
Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente di “rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo”. |
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 | Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
NB Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza. |
La presentazione della domanda riguarderà, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa:
Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
Codice Attività | Descrizione | Percentuale di ristoro |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
200% |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione | |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | |
56.10.42 | Ristorazione ambulante | |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi | |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting | |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
200% |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere | |
85.52.09 | Altra formazione culturale | |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione | |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche | |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie | |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | |
93.11.10 | Gestione di stadi | |
93.11.20 | Gestione di piscine | |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca | |
93.12.00 | Attività di club sportivi | |
93.13.00 | Gestione di palestre | |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | |
93.19.99 | Altre attività sportive nca | |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici | |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi | |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e divertimento nca | |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la
coltivazione di hobby |
|
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca | |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | |
96.04.20 | Stabilimenti termali | |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie | |
55.10.00 | Alberghi |
150% |
55.20.10 | Villaggi turistici | |
55.20.20 | Ostelli della gioventù | |
55.20.30 | Rifugi di montagna | |
55.20.40 | Colonie marine e montane | |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
150% |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie | |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | |
49.32.10 | Trasporto con taxi | 100% |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
Va evidenziato che il nuovo beneficio è riconosciuto anche, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa e desumibile dalla suddetta tabella, a favore dei soggetti del settore ricreativo e dell’intrattenimento per i quali l’art. 25-bis, DL n. 34/2020, ora abrogato, prevedeva l’erogazione di uno specifico contributo “privilegiando” le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.
Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”.
Lo stesso, come precisato nella citata Relazione illustrativa, è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ricavi / compensi 2019 | Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 | 20% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 15% |
superiori a € 1.000.000 | 10% |
N.B. | La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi / compensi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite. |
Stante il richiamo, ad opera del comma 10 dell’art. 1 del Decreto in esame, di quanto disposto, tra l’altro, dai commi 7 e 11 dell’art. 25, DL n. 34/2020, anche il nuovo beneficio:
Inoltre, per espressa previsione del comma 12, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 finale.
Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:
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