IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “DECRETO RISTORI”

decreto ristori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” gli aiuti raddoppiano o si moltiplicano per 4 per i soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto interessati dalle recenti misure ristrettive.

Vediamo nel dettaglio come funziona il fondo perduto del Decreto Ristori.

SOGGETTI BENEFICIARI:

Il contributo spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che al 25.10.2020:

  • hanno partita IVA attiva
  • dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.
N.B. È demandata al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato DPCM.

REQUISITI RICHIESTI:

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per coloro che hanno avviato l’attività a partire dal primo gennaio 2019, il suddetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.

Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l’esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO:

Il contributo in esame è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto Contributo DL 137/2020
 

Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio

Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.

Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente di “rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo”.

Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.

NB   Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda.

Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza.

La presentazione della domanda riguarderà, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa:

  • innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”;
  • i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.

CONTRIBUTO SPETTANTE:

Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “quotadel contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.

Codice Attività Descrizione Percentuale di ristoro
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano  

 

 

 

200%

56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200%

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la

coltivazione di hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00 Alberghi  

 

 

150%

55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  

 

 

150%

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
49.32.10 Trasporto con taxi 100%
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente

L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

Va evidenziato che il nuovo beneficio è riconosciuto anche, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa e desumibile dalla suddetta tabella, a favore dei soggetti del settore ricreativo e dell’intrattenimento per i quali l’art. 25-bis, DL n. 34/2020, ora abrogato, prevedeva l’erogazione di uno specifico contributo “privilegiando” le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020

Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”.

Lo stesso, come precisato nella citata Relazione illustrativa, è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).

SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020:

I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.

In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000 20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 15%
superiori a € 1.000.000 10%
N.B. La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi / compensi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO:

Stante il richiamo, ad opera del comma 10 dell’art. 1 del Decreto in esame, di quanto disposto, tra l’altro, dai commi 7 e 11 dell’art. 25, DL n. 34/2020, anche il nuovo beneficio:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  •  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.

Inoltre, per espressa previsione del comma 12, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 finale.

REGIME SANZIONATORIO:

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
    • della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
    • degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
  • è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
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