LA FINANZIARIA 2023 E LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI

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REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI

È confermata la possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

  • la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

La regolarizzazione è esclusa per:

  • gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90;
  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero;
  • le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all’1.1.2023.
Per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un PVC, sono differiti di 2 anni i termini ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 per la notifica degli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni e pertanto la stessa può intervenire entro il 31.12 del settimo (anziché quinto) anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE

É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti

commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d’imposta precedenti.

In sede di approvazione è specificato che le violazioni devono essere riferite a “dichiarazioni validamente presentate” e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.

Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.

La regolarizzazione si perfeziona con:

  • la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.

Il “ravvedimento speciale”:

  • è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
  • è escluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero.
È espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati all’1.1.2023.

ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché, come evidenziato nella Relazione illustrativa, non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31.3.2023.

In particolare è prevista l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:

  • accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
  • PVC consegnati entro il 31.3.2023;
  • avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
  • atti di accertamento con adesione relativi agli inviti obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.

La definizione in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:

  • avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;
  • atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

È confermata la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto, come precisato nella citata Relazione illustrativa, atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti).

In particolare la nuova definizione riguarda le controversie:

  • pendenti all’1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  • il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Merita evidenziare che entro il 31.3.2023 gli Enti territoriali possono stabilire l’applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui gli stessi sono parte.

Per espressa previsione, in alternativa alla definizione agevolata in esame, per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione resta ferma la possibilità prevista dall’art. 5, Legge n. 130/2022.

Costo della definizione

Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione richiede il versamento del 90% del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all’1.1.2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:

  • del 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:

  • per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
  • in misura ridotta (40% – 15%) per la parte di atto annullata.

Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni sono definibili applicando le seguenti percentuali al valore della controversia.

Controversie relative alle sanzioni Somme dovute per la definizione della lite
Non collegate ai tributi

(ad esempio, sanzioni all’intermediario relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97)

Soccombenza Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito / ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata all’1.1.2023 15%
Negli altri casi 40%

 

Collegate ai tributi

(irrogate a seguito di violazioni c.d. sostanziali, ossia incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, quali, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento)

Nessun importo a titolo di sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame

Domanda di definizione

Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare entro il 30.6.2023 un’apposita domanda di definizione.

Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato:

·      va presentata una distinta domanda (esente da bollo);

·      va effettuato un distinto versamento.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona per effetto:

  • della presentazione dell’apposita domanda;
  • del pagamento degli importi dovuti o della prima rata;

entro il 30.6.2023.

È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi superiori a € 1.000.

Il pagamento delle rate successive alla prima, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno.

Modalità di versamento Termini di versamento
Importi dovuti Periodicità
Fino a € 1.000 Unica soluzione 30.6.2023
Oltre € 1.000 Unica soluzione 30.6.2023
Max 20 rate trimestrali Prima rata 30.6.2023

Rate successive 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno a partire dal 2023.

È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

In mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Va infine considerato che:

  • dagli importi dovuti è possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio;
  • a seguito della definizione il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
  • gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 31.12.2022;
  • la definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non è più pendente.

Effetti della definizione sulla sospensione della lite

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile non è sospesa, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso:

  • il processo è sospeso fino al 10.7.2023;
  • entro il 10.7.2023 il soggetto interessato deve depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, la copia della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto / prima rata.
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della predetta documentazione comporta l’estinzione del processo.

Relativamente alle controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo 1.1 – 31.7.2023.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo ex art. 48, D.lgs. n. 546/92, entro il 30.6.2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni del citato art. 48 in materia di conciliazione “fuori udienza”.

Versamento delle somme dovute

Le somme dovute (unica soluzione / prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono essere versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.

In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:

  • la sottoscrizione dell’accordo;
  • il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori), senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.

Alla definizione in esame sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390, C.p.c. in materia di rinuncia al ricorso principale o incidentale.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI

É confermata, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.

Istituto definitorio Somme omesse / insufficienti

oggetto di regolarizzazione

Conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92 Importi, anche rateali, scaduti all’1.1.2023 per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione
·      Accertamento con adesione

·      acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione

·      reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92

Rate successive alla prima scadute all’1.1.2023 per le quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023).

Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

 

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