L’OBBLIGO DI NOMINA DEL REVISORE CONTABILE NELLE SRL E LA SCADENZA DEL 16 DICEMBRE 2019

revisore-contabile-srl

Le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’art. 2477 del C.C. sono state modificate dal Decreto Sblocca Cantieri. A tale riguardo, sono stati modificati i limiti che comportano l’obbligo della nomina nelle S.r.l e nelle Cooperative a responsabilità limitata dell’organo di controllo.

ORGANO DI CONTROLLO – I NUOVI LIMITI DIMENSIONALI

Come detto, il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019, ha modificato (incrementandoli) i limiti per la nomina del revisore unico o del collegio sindacale nelle S.r.l. (si veda tabella a seguire).

Attivo di stato Patrimoniale 4.000.000 (raddoppiato)
Ricavi da cessione di beni e prestazioni di servizi 4.000.000 (raddoppiato)
Numero medio di lavoratori dipendenti 20 (limite invariato)

Laddove la S.r.l. dovesse superare in due bilanci consecutivi anche solo uno dei tre limiti, a decorrere dall’approvazione del bilancio del secondo esercizio si ha l’obbligo di nomina dell’organo di revisione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

In sede di prima applicazione gli esercizi da monitorare sono il 2017 e il 2018.

Esempio

Esercizio 2017

  • Attivo di stato patrimoniale € 3.900.000
  • Ricavi da cessione di beni e prestazioni di servizi: € 3.800.000
  • Dipendenti: 21

Esercizio 2018

  • Attivo di stato patrimoniale € 3.800.000
  • Ricavi da cessione di beni e prestazioni di servizi: € 4.100.00
  • Dipendenti: 13

La società a decorrere dal 2019 ha l’obbligo di nominare l’organo di controllo (o il revisore unico) posto che per due esercizi consecutivi è stato superato un limite dei tre da considerare. Si veda oltre per il periodo transitorio.

QUANDO L’ORGANO DI CONTROLLO È NECESSARIO A PRESCINDERE DALLA DIMENSIONE

La nomina dell’organo di controllo o del revisore secondo il novellato art. 2477 del C.C. è obbligatoria se la S.r.l:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

È sufficiente uno solo dei due presupposti.

LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il legislatore ha introdotto un periodo transitorio per consentire alle società di organizzarsi.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – articolo 379
Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (ossia il 16 marzo 2019) devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 del C.C., commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”

Dunque, è previsto un “periodo di transizione” di nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’art. 379 del “Codice della Crisi e dell’Insolvenza”, per consentire alle s.r.l. tenute alla nomina dell’organo di controllo e del revisore di provvedere alla nomina, adeguando, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto.

Le società hanno dunque tempo fino al 16 dicembre 2019 per l’adeguamento.

Va da sé che l’organo di controllo una volta nominato, dal momento che dovrà esprimere il proprio giudizio sul bilancio dell’esercizio 2019, prenderà in esame le scritture contabili di tutto l’anno.

ORGANO DI CONTROLLO – CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOMINA

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti dimensionali riportati nella tabella che precede.

MANCATA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO – CONSEGUENZE

La mancata nomina dell’organo di controllo, ovvero del revisore unico nelle S.r.l. può derivate da due circostanze:

  1. mancata convocazione dell’assemblea da parte del C.d.A. o dell’Amministratore unico. Chiunque ne abbia interesse (banche, fornitori, dipendenti, clienti, etc.) possono presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 del C.C.. Il Tribunale preso atto della circostanza provvede alla revoca degli amministratori in carica e nomina un amministratore giudiziario al fine di convocare l’assemblea ed eleggere i nuovi amministratori nonché l’organo di controllo. Si ricorda che gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, salvo che i fatti non abbiano integrato altri reati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa (artt. 2409 e 2625 del C.C.).
  2. mancata nomina da parte dell’assemblea: l’effetto della assenza di delibera di nomina da parte dell’assemblea pur regolarmente convocata, non trova alcuna disciplina codicistica. Tuttavia, l’Ordine nazionale dei Dottori Commercialisti nella propria Circolare del 15 aprile 2009, ha ritenuto che in questa ipotesi si configuri una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, C.C. (scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea”).

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Cheap SexCam

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

8.331 Views