NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI SOSTITUTIVE DEI VOUCHER

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I datori di lavoro, siano essi imprese o famiglie, che hanno necessità di ricorrere a prestazioni lavorative flessibili avranno a disposizione, a breve, un nuovo strumento: le prestazioni occasionali.

Dopo l’abrogazione del lavoro accessorio, il parlamento sta per approvare una norma per consentire di ricorrerere a prestazioni lavorative flessibili e di breve durata.

CHI PUÒ UTILIZZARE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI?

• Persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa ma per attività quali: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e  anziani, o, ancora, attività di insegnamento privato;

• Imprese o utilizzatori con alle dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, salvo i settori esclusi (vedi in seguito);

• Imprese agricole, solo nel caso di prestatori pensionati o giovani con meno di 25 anni (iscritti ad un ciclo di studi), disoccupati o percettori di prestazioni integrative, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito;

• Amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legge. Chi non può utilizzare le prestazioni occasionali?

• Imprese o utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori;

• Imprese agricole, nei casi non previsti (vedi sopra);

• Imprese edili e dei settori affini, quelle esercenti attività di escavazione o del settore lapideo e quelle del settore miniere, cave o torbiere;

• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

LIMITI DI UTILIZZO

Tali prestazioni possono dare luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi non superiori:

• a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

• a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

• a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore.

Le prestazioni occasionali saranno attivabili mediante apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro.

Le persone fisiche acquisiranno un libretto nominativo prefinanziato (“Libretto Famiglia”), con il quale potranno compensare le prestazioni, che avranno un valore orario pari a 10 euro, ai quali andranno aggiunte le quote contributive e assistenziali (valore lordo orario di 12 euro).

Entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica comunicherà all’INPS i dati riepilogativi della prestazione svolta.

Gli altri utilizzatori dovranno stipulare con il prestatore un contratto di prestazione occasionale e comunicare, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione: dati anagrafici del prestatore, oggetto, luogo di svolgimento, data e ora di inizio e fine.

Per tali utilizzatori, il valore orario delle prestazioni è di 9 euro, cui aggiungere le quote contributive e assistenziali (valore lordo orario di 12,375 euro), ed è prevista una durata minima di 4 ore (per un compenso minimo “netto” pari a 36 euro).

L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni provvede al pagamento dei compensi con accredito su conto corrente o bonifico bancario presso gli uffici postali, nonché all’accredito dei contributi e del trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.

Saranno previste, ma al momento non definite, delle sanzioni amministrative per gli utilizzatori che violino i limiti e gli obblighi di comunicazione previsti.

 

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