PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI NUOVO AUMENTO DEI CONTRIBUTI

Aggiornati i livelli di contribuzione dovuti per l’anno 2015 da parte di artigiani e dei commercianti. I nuovi limiti sono stati pubblicati dall’Inps con la circolare 26 del 04.02.2015.

Per effetto del decreto Salva Italia (Dl 201/2011), la contribuzione è ulteriormente incrementata di 0,45 punti percentuali rispetto alle aliquote vigenti alla fine del 2013, raggiungendo il 22,65% per gli artigiani e il 22,74% per i commercianti.

L’aumento sarà effettuato – in egual misura – ogni anno fino a raggiungere il 24 per cento nel 2018.

Continua a trovare applicazione la riduzione del 50% nei confronti degli autonomi con più di sessantacinque anni di età, già titolari di pensione a carico dell’istituto e i commercianti versano lo 0,09% in più degli artigiani per alimentare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni l’aliquota è ridotta di tre punti percentuali.

Il minimale e il relativo contributo sono riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa. Per i lavoratori che cessano o che avviano un’attività in corso d’anno, il contributo sul minimale sarà rapportato a mesi, secondo quanto previsto dalla legge 233/1990.
Al superamento del primo tetto retributivo (per il 2015 pari a 46.123,00 euro), l’aliquota subirà l’incremento di un punto percentuale. La contribuzione non sarà più dovuta al superamento del massimale contributivo (pari a euro 100.324 e non soggetto a frazionamento mensile) per chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (in caso contrario il limite è più basso).
Gli autonomi che esercitano l’attività di affittacamere non sono soggetti al versamento dei contributi minimi ma solo al versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito. Rimane fermo il contributo di 0,62 euro mensili che finanzia le prestazioni di maternità.
I termini di versamento sono fissati al 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016 per le quattro rate relative ai minimi, mentre il saldo dei contributi relativi alla quota eccedente il minimale dovrà essere versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sul reddito a titolo di saldo 2014, primo e secondo acconto 2015.

L’istituto ricorda altresì che già dal 2013 non invia più le comunicazioni con dati e importi e il contribuente (o suo delegato) dovrà prelevarlo dal Cassetto previdenziale.

da “Il Sole 24 Ore” del 05 Febbraio 2015
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