REGIME FORFETTARIO: LA CONTRIBUZIONE INPS RIDOTTA

inps-riduzione-35percento-forfettari

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto il Regime Forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. (vedi l’articolo dedicato al Regime Forfettario 2016)

A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano il regime forfetario è prevista la possibilità di beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato.

Il regime forfetario è stato oggetto di una serie di interessanti modifiche ad opera della Finanziaria 2016 (Legge 208/2015) tra le quali:

• l’aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell’applicazione del regime;

• la revisione del regime applicabile in caso di “nuove iniziative”;

• la revisione del regime previdenziale applicabile dai soggetti forfetari.

Recentemente l’INPS, con il Messaggio 25.1.2016, n. 286 e la Circolare 19.2.2016, n. 35, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’adozione dal 2016 del suddetto regime previdenziale agevolato, alla luce delle suddette modifiche.

SOGGETTI INTERESSATI

Il citato comma 76 dispone che:

“I soggetti … esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.

Nella Circolare n. 35 in esame l’INPS specifica che i beneficiari del regime contributivo agevolato sono le “persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma d’impresa familiare …” che rispettano i nuovi limiti di ricavi / compensi  e le ulteriori condizioni richieste.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

In base al nuovo comma 77, introdotto dalla Finanziaria 2016, contenente la disciplina previdenziale applicabile alle imprese forfetarie, il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35% (per il 2015, l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90).

Come confermato dall’INPS nella Circolare n. 35 in esame “la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%”.

In particolare “il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) … sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale”.

Per l’accredito della contribuzione, l’Istituto rinvia all’art. 2, comma 29, Legge n. 335/95, relativo alla Gestione separata INPS, in cui si prevede che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito (per il 2016, pari a 15.548,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Invece, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

per cui il versamento di un importo:

•  pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
• inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti (nel rispetto del limite del 65%).

Va evidenziato che:

• per i soggetti già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare;
• in caso di inizio dell’attività, la decorrenza coincide con il mese di inizio dell’imposizione contributiva.

COADIUTORI / COADIUVANTI

In presenza di coadiuvanti / coadiutori il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell’impresa che adotta il regime forfetario, di indicare la quota di reddito di spettanza degli stessi
fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.

Nella Circolare n. 35 in esame l’INPS, con riguardo alla posizione di tali soggetti “anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”, ribadisce che trova applicazione l’art. 3-bis, DL n. 384/92; la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è quindi data:

• dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49%;
• da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta.

IL NOlente-picSTRO STUDIO FORNISCE ASSISTENZA GRATUITA NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO REGIME. PER UN APPUNTAMENTO VEDI CONTATTI.

SE INVECE SEI INTERESSATO AL NOSTRO SERVIZIO DI CONTABILITA’ FORFETTARIO ON-LINE SCOPRI I VANTAGGI E LE NOSTRE TARIFFE A PARTIRE DA 30,00 EURO AL MESE TUTTO COMPRESO.

ESCLUSIONE DAI BENEFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE

Come espressamente disposto dai commi 80 e 81 e ribadito dall’INPS nella citata Circolare n. 35, l’opzione per la contribuzione agevolata determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi. In particolare:

• i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si avvalgono del regime agevolato non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/97. Nella Circolare 10.2.2015, n. 29 l’Istituto ha comunque evidenziato che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il soggetto esca dal regime agevolato, con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta;

• i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di un’impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti percentuali ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90.

MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO

Il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle modalità di accesso, l’INPS rinvia ai chiarimenti già forniti nella citata Circolare n. 29. In particolare, dopo aver ribadito che lo stesso avviene “sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto”, distingue tra soggetti:

• già esercenti un’impresa;
• che iniziano l’attività dall’1.1.2016.

SOGGETTI GIÀ ESERCENTI UN’IMPRESA AL 31.12.2015

Al fine di usufruire del regime contributivo in esame, i soggetti già esercenti un’impresa devono, entro il 28 Febbraio

“dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato”, compilare il modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale al seguente indirizzo Internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione”.

Nel citato Messaggio n. 286 l’Istituto ha precisato che, poiché “tutte le domande presentate per il regime agevolato dall’art. 1 commi 77‐84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è … sempre e comunque vincolata alla presentazione di una nuova domanda”.

Da quanto sopra si desume che un soggetto già esercente attività d’impresa al 31.12.2015, che adotta nel 2016 il regime forfetario, per poter applicare il regime previdenziale agevolato deve presentare entro il 28.2.2016 l’apposita domanda telematica.

Anche il soggetto forfetario nel 2015 che ha aderito al regime contributivo agevolato inviando la comunicazione telematica nel mese di febbraio 2015, se intende applicare il “nuovo” regime previdenziale, deve provvedere a (ri)presentarla per il 2016 entro il prossimo 28.2.

Il suddetto termine è perentorio e pertanto, come evidenziato dall’INPS, in caso di mancato rispetto:

• l’accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso;
• dovrà essere (ri)compilato il predetto modello telematico entro il 28.2 dell’anno successivo qualora l’interessato intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l’agevolazione decorre dall’1.1 del relativo anno, purché il soggetto permanga in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso particolare di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo, con specificazione dell’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.

Per il riconoscimento del regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione sia attiva, come specificato nel citato Messaggio n. 286.

SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA ATTIVITÀ DALL’1.1.2016

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2016 e che presumono di essere in possesso dei requisiti ai fini dell’accesso al regime contributivo in esame, devono presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione:

•  attraverso la predetta procedura;

• “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.

Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l’INPS nella citata Circolare n. 29 evidenzia che se la stessa perviene all’Istituto:

• entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime;

• in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.

TERMINI DI VERSAMENTO

Come precisato nel comma 79 e confermato dall’INPS nella citata Circolare n. 29, i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I soggetti in esame sono tenuti a versare anche la contribuzione di maternità (€ 7,44 annui) in 2 rate uguali.

USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA

Come previsto dal comma 82 il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso (così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2017, il regime contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2018).

Con riguardo alle modalità di uscita dal regime agevolato l’INPS rinvia ai chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 29.

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME

L’uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti 3 ipotesi:

venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato”;
comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.

CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE

La decadenza dal regime in esame comporta:

• l’applicazione del regime ordinario di determinazione / versamento dei contributi dovuti a decorrere:

− dall’1.1 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al Cassetto Previdenziale;

− ab origine, nell’ipotesi in cui risulti che i predetti requisiti d’accesso, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante. In tal caso il regime ordinario è “imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato” con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato;

• l’impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la revoca ha “carattere definitivo” e preclude “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.

Print Friendly, PDF & Email
Cheap SexCam

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

13.470 Views