ROTTAMAZIONE CARTELLE A “SALDO E STRALCIO” – SOGGETTI IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) all’art. 1, commi 184 e 185) prevede una ulteriore fattispecie di rottamazione dei ruoli che si aggiunge e in parte si sovrappone favorevolmente alla rottamazione introdotta dal D.L. n. 119/2018.

Si tratta di una rottamazione, a “saldo e stralcio”, riservata a persone fisiche che si trovano in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, a cui è riservato un ulteriore sconto che si traduce nel pagamento di un importo variabile dal 16 al 35% dell’importo della cartella.

Lo stralcio però è riferito esclusivamente a debiti fiscali e contributivi (non a contravvenzioni al codice della strada). Per poter accedere la persona deve attestare che l’ISEE non è superiore a € 20.000,00.

Anche chi ha già presentato prima di ora la domanda di “rottamazione ter” può, se ne ricorrono i presupposti, ripresentare questa ben più favorevole domanda a “saldo e stralcio”. Questa domanda sostituirà la precedente e può essere presentata solo da chi ha un ISEE familiare non superiore a € 20.000,00.

Nella tabella a seguire una rappresentazione schematica della disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.

Chi può aderire Solo persone fisiche
Ruoli rottamabili Quelli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017 (conseguentemente la cartella potrebbe essere stata notificata anche nel 2018).
Rapporti con la procedura da sovraindebitamento La presenza di procedura da sovraindebitamento (art. 14-ter della L. n. 3/2012 (art. 1, comma 188, L. n. 145/2018) è, di per sé, presupposto sufficiente per accedere alla rottamazione a “saldo e stralcio”. Occorre allegare alla domanda di adesione la copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. n. 3/2012.
Debiti rottamabili Debiti derivanti esclusivamente:

  • dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del D.P.R.
    n. 600/1973 (quindi IRPEF e addizionali) e all’art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (quindi IVA), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  •   dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento).
Importi da pagare e componenti da non pagare Non si pagano le sanzioni, non si pagano interessi di mora.

Si paga l’aggio all’agente della riscossione, le spese di notifica e quelle relative alla procedura esecutiva.

Le imposte e i contributi si pagano solo in parte.

Quanto si deve pagare

(l’ISEE è quello del nucleo familiare)

 

Soggetto con procedura da sovraindebitamento 10% del capitale e interessi
ISEE inferiore a € 8.500 16% del capitale e interessi
ISEE compreso tra 8.500 e 12.500 20% del capitale e interessi
ISEE compreso tra 12.500 e 20.000 35% del capitale e interessi
ISEE oltre 20.000 ROTTAMAZIONE TER
Come si rottama Presentazione del modello SA-ST entro il 30.04.2018
Dove acquisire il modello SA-ST                                           Cliccare qui
Attestazione ISEE Nel modello SA – ST occorre indicare gli estremi della DSU – dichiarazione Sostitutiva Unica. – La DSU deve essere non scaduta alla data di presentazione della domanda. Il dato relativo alla DSU potrà non essere compilato se la domanda tramite il modulo SA – ST dovese essere presentata dopo il 15 aprile 2019 considerando a tal riguardo i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell’INPS
Come e dove si presenta il modello Sa – ST Agli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione o tramite PEC (gli indirizzi PEC Regionali sono indicati in fondo al Modello). Va allegato un documento di identità non scaduto del contribuente.
La domanda la può presentare il Commercialista Occorre compilare l’apposita parte del modello riservato al rilascio da parte del contribuente della delega a terzi: DELEGA ALLA PRESENTAZIONE.
Comunicazione di quanto pagare Agenzia Entrate Riscossione entro il 31 ottobre 2019 comunicherà al contribuente l’importo che deve pagare.

L’Agenzia comunica l’importo per posta ordinaria all’indirizzo postale o alla PEC indicata nel modello SA – ST.

 

Quando si paga

Unica soluzione Entro il 30.11.2019
1° rata 35% 30.11.2019
2° rata 20% 30.03.2020 Oltre interesse annuo del 2% a decorrere dal 01.12.2019
3° rata 15% 31.07.2020
4° rata 15% 31.03.2021
5° rata 15% 31.07.2021
Presenza di giudizi pendenti riferiti alle cartelle Barrando una apposita casella si deve necessariamente dichiarare di abbandonare i giudizi pendenti
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