TRASPORTI PUBBLICI LE SPESE DIVENTANO DETRAIBILI DAL 2018

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La legge di Bilancio 2018, all’art. 1, comma 28, rispolvera la detraibilità del 19% ai fini IRPEF, fino a un massimo di 250 euro, con un risparmio di 47,50 euro, delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il beneficio spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) indicate nell’articolo 12 del TUIR.

Torna utile la circolare n. 19/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, che per “abbonamento” deve intendersi un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Deve trattarsi di spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico con la conseguenza che devono ritenersi esclusi:

  • i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  • le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Atteso l’ampio riferimento all’ambito “locale, regionale e interregionale” contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.

Per via del noto principio di cassa, la detrazione può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta durante l’anno anche se l’abbonamento scade nell’esercizio successivo.

Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l’assistenza dei CAF o degli intermediari abilitati. I biglietti di viaggio da conservare dovranno contenere le seguenti indicazioni:

  • ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell’impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
  • descrizione delle caratteristiche del trasporto;
  • ammontare dei corrispettivi dovuti;
  • numero progressivo;
  • data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.

In alternativa alla detrazione, le spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico possono assumere anche natura di benefit per lavoratore e in tal caso, ai fini dell’esenzione dal reddito di lavoro, si ritiene che sia agevolabile l’intera spesa sostenuta (art. 51, comma 2, lett. f) senza rispettare il limite massimo complessivo di euro 250.

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