È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2023, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2023, tra le quali si segnalano le seguenti.

CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

Soggetti Credito d’imposta
1 trimestre 2022 2 trimestre 2022 3 trimestre 2022 4 trimestre 2022 1 trimestre 2023
Imprese energivore 20% 25% 40% 45%
Imprese non energivore 15% 30% 35%
Imprese gasivore 10% 25% 40% 45%
Imprese non gasivore
Imprese esercenti

attività agromeccanica

20%
Imprese esercenti

attività agricola

20% 20%
Imprese esercenti

attività della pesca

20%

I nuovi crediti d’imposta in esame:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
  • sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

UTILIZZO “BONUS CARBURANTE” PESCA / AGRICOLTURA 3 TRIMESTRE 2022

In sede di approvazione è stato disciplinato l’utilizzo del c.d. “bonus carburante” a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, relativo al terzo trimestre 2022. In particolare il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023;
  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile (previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti del credito d’imposta), solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente e comunque entro il 31.3.2023.

NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

La modifica apportata al regime forfetario riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’accesso / uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.

Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.

Uscita dal regime in corso d’anno

È modificata anche la regola di “uscita” dal regime. Prima delle modifiche apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta(va) l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere dall’entità del superamento.

La Finanziaria 2023 ripropone una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l’emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

FLAT TAX INCREMENTALE

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

  1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
  2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
  3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.

È infine previsto che:

  • la base imponibile della Flat tax in esame è considerata reddito ai fini delle agevolazioni tributarie e non tributarie;
  • dovrà essere (ri)calcolato l’acconto 2024 senza tener conto delle predette disposizioni.

DETASSAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE

È confermato che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. mance”, versate a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000 nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:

  • costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  • sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
  • concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante espressa rinuncia scritta.

Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, per la verifica del limite reddituale di € 50.000 va fatto riferimento al reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.

IMPOSTA SOSTITUIVA PREMI DI PRODUTTIVITà

È confermata per il 2023 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

MAGGIOR AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITÀ DI COMMERCIO

In sede di approvazione è stato fissato al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4.

Codice Ateco Descrizione
47.11.10 Ipermercati
47.11.20 Supermercati
47.11.30 Discount di alimentari
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA

è confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:

  • assorbenti e tamponi per l’igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell’igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
  • pannolini per bambini;
  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Ai fini in esame, la Relazione illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale:

  • per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
  • per “bambini nella prima infanzia” si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.
I prodotti per “l’alimentazione dei fanciulli”, diversi dai prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all’aliquota IVA del 10%.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PELLET

In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile ai pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.

In particolare per gli:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
  • atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento:

  • dell’imposta di registro;
  • delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
  • in compensazione nel mod. F24.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici.

La detrazione:

  • spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
  • va ripartita in 10 quote annuali.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermata l’estensione anche al 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF prevista dall’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI

Con l’introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermata l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili:

  • non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;

ovvero

  • occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE “BLACK LIST”

Con l’introduzione all’art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. “black list”.

Le nuove previsioni ricalcano sostanzialmente quanto stabilito limitatamente al 2015 dal D.Lgs. n. 147/2015; si rammenta che dal 2016 i costi in esame risultano deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità) con riferimento alle operazioni effettuate con soggetti non “black list”.

In particolare è ora prevista la deducibilità, nel limite del relativo valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR, delle spese / altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell’Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.

Tale disposizione non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se l’impresa residente in Italia dimostra la sussistenza della “circostanza esimente”, ossia che le predette operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Le nuove regole riguardano anche le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei predetti Stati / territori.

Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nel mod. REDDITI. La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, è sanzionabile ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97 (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).

Per espressa previsione, quanto sopra non riguarda le operazioni intercorse con soggetti non residenti nei cui confronti è applicabile l’art. 167, TUIR in materia di imprese estere controllate.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

É confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa “sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni … non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all’articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972”.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

  • il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
  • nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
  • il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

É confermata la riproposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2023;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
  • nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
  • il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto);

posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all’1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d’acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all’originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40

Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:

  • imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
  • imposta catastale dell’1%.

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nell’atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all’iscrizione nell’apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

IMPOSTA LOCALE TERRENI MONTANI

In sede di approvazione è stato riscritto il comma 2 dell’art. 9, DPR n. 601/73 prevedendo che nei territori montani di cui al comma 1 (terreni situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri slm e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale, terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana) sono:

  • soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
  • esenti dalle imposte catastale e di bollo;

i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale.

Le predette agevolazioni si applicano anche:

  • ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto si impegnano a coltivare / condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni. È prevista la decadenza delle agevolazioni se, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, i terreni sono ceduti ovvero cessano di essere coltivati / condotti direttamente;
  • a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

tassazione e valutazione cripto-attività

É confermata l’introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa “la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”.

In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:

  • realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;
  • non inferiori complessivamente a € 2.000.

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni.

In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68, TUIR, è confermato che le plusvalenze sono:

  • determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate e costo / valore di acquisto;
  • sommate alle relative minusvalenze.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.

In caso di acquisto:

  • per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione;
  • per donazione, si assume come costo quello del donante.
Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Periodo transitorio

In sede di approvazione è stato previsto che:

  • le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67, TUIR;

e

  • le relative minusvalenze realizzate prima di tale data (1.1.2023) possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR.

La plusvalenza è determinata in base all’art. 68, comma 6, TUIR e quindi va fatto riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito / somma o valore normale dei beni rimborsati ed il costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Modalità impositive

A seguito delle modifiche apportate all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla nuova lett. c-sexies).

é comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:

  • regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97.

L’opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:

  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);
  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, lett. i-bis, D.Lgs. n. 231/2007).
  • regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.

Monitoraggio fiscale

Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;

che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l’obbligo di “monitoraggio fiscale compilando il quadro RW del mod. REDDITI.

è confermato che tale obbligo interessa anche i detentori di cripto-attività. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti che siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.

è inoltre confermata l’estensione ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nei trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in cripto-attività di importo superiore a € 5.000.

Valutazione cripto-attività

è confermata l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 110, TUIR, in base al quale non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.

La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).

Rideterminazione del valore della cripto-attività

è confermato che per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.

L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.

Regolarizzazione cripto-attività

In sede di approvazione è stato previsto che i soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato nel mod. REDDITI:

  • le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;
  • i redditi sulle stesse realizzati;

possono presentare un’apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.

è confermato che le modalità di regolarizzazione variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.

Fattispecie Regolarizzazione
Non realizzo di redditi nel periodo di riferimento ·         Presentazione della domanda, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta;

·         versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

 

Realizzo di redditi nel periodo di riferimento ·         Presentazione della domanda;

·         versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al momento del realizzo;

·         versamento di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Imposta di bollo sulle cripto-attività

Sono confermate le modifiche apportate al DPR n. 642/72, in base alle quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del gestore.

L’imposta di bollo è pari al 2‰ annui del valore delle cripto-attività, ancorché non sia inviata alcuna comunicazione alla clientela.

In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio, nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti / archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA

Al fine di rafforzare i controlli previsti dall’art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all’individuazione di elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, è confermata l’introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi finalizzati ad evitare l’utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

A seguito dell’esito delle predette analisi l’Agenzia invita il contribuente a comparire di persona presso l’Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:

  • consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
  • dimostrare l’assenza dei profili di rischio

Apertura nuova partita IVA e polizza fideiussoria

è confermato che in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1 la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:

  • imprenditore individuale;
  • lavoratore autonomo;
  • rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.

A tal fine è richiesto il preventivo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per:

  • la durata di 3 anni dalla data del rilascio;
  • un importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a € 000.
In caso di violazioni commesse prima dell’emanazione del Provvedimento di cessazione della partita IVA, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (se superiori a € 50.000) dovute a seguito di tali violazioni, sempreché non sia intervenuto il relativo versamento.

 

Sanzioni

Il soggetto destinatario del predetto Provvedimento è punito con la sanzione di € 3.000, attribuita contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA (non è applicabile l’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in merito al concorso di violazioni).

La sanzione accessoria è eseguita contestualmente alla relativa irrogazione, in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il Provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

In sede di approvazione è stata soppressa la responsabilità in solido della sanzione per l’intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).

VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Nei confronti dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo), le vendite:

  • di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia;
  • effettuate nei confronti di acquirenti privati;

è confermato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni … quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto … nei confronti di consumatori finali”.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI

È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):

  • delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
  • degli interessi / somme aggiuntive;
  • della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.

Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.

Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.

Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile.

Proroga notifica cartelle di pagamento

È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019).

Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.

Rateizzazione somme dovute

È confermata la modifica dell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/97, per effetto della quale le somme dovute a seguito di:

  • controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
  • controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;

possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

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