EQUITALIA RIAPRE I TERMINI PER RICHIEDERE UN NUOVO PIANO DI RATEAZIONE

equitalia - rateazione

Il contribuente, secondo l’art.19 Dpr 602/73,  può richiedere la rateazione dei debiti tributari nell’ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” fino ad un massimo di 72 rate mensili, prorogabile una sola volta (rateazione ordinaria). Nei casi in cui:

  • sia dimostrata la grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
  • sia accertata l’impossibilità del debitore di assolvere il pagamento del debito con un piano di rateazione ordinario;
  • sia accertata la solvibilità del contribuente;

 lo stesso art. 19 prevede che la rateazione può essere concessa fino a 120 rate (rateazione straordinaria).

Il contribuente decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

A favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 22.6.2013 a causa dell’irregolarità dei pagamenti, l’art. 11-bis, DL n. 66/2014, Decreto “Renzi” prevede(va) la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31.7.2014.

Il comma 12-quinquies dell’art. 10, DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, introdotto in sede di conversione in legge, ha posticipato:

  • dal 26.6.2013 al 31.12.2014 il termine entro il quale deve essere intervenuta la decadenza;
  • dal 31.7.2014 al 31.7.2015 il termine per la presentazione della nuova istanza di rateazione.

 Si rammenta che la nuova rateazione è disciplinata da regole più stringenti rispetto a quelle previste dal citato art. 19 e sopra riepilogate, posto che la stessa:

  • può essere richiesta al massimo per 72 rate mensili (non è prevista la possibilità di richiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate);
  • non è prorogabile;
  • viene meno a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).

 IL MODELLO PER LA “RIAMMISSIONE” ALLA RATEAZIONE

Recentemente Equitalia, con il Comunicato stampa 3.3.2015, ha reso nota la messa a disposizione sul proprio sito Internet (www.gruppoequitalia.it, sezione “Modulistica” – Rateazione) del nuovo modello denominato Istanza di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 (così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 – conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192)” utilizzabile per presentare la domanda per il nuovo piano di rateazione in esame.

Detto modello, va presentato entro il 31.7.2015, presso il competente Agente della riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia:

  • tramite raccomandata A/R ovvero a mano;
  • direttamente online sul predetto sito Internet per debiti inferiori a € 50.000.

L’istanza di rateizzazione va presentata unitamente a:

  • copia di un documento di riconoscimento;
  • eventuale ulteriore documentazione necessaria. In merito si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Equitalia, in base alla disciplina generale della rateazione:

− per i debiti fino a € 50.000 non è necessario allegare nessuna ulteriore documentazione;
− per i debiti superiori a € 50.000 “è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica”.

Va evidenziato che, come disposto dal citato comma 12-quinquies:

  • a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive;
  • qualora la richiesta di rateazione sia presentata successivamente ad una segnalazione effettuata all’Agente della riscossione da parte della Pubblica amministrazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (pagamenti di importo superiore a € 10.000 a favore di un contribuente che risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare almeno pari a tale limite), la rateazione non è concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della predetta segnalazione.
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