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GLI AUTONOMI E L’INDENNITA’ CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 PER LA CURA DEI MINORI

L’articolo 23 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” ha introdotto un congedo straordinario indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione delle scuole, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Con la circolare n. 45 del 25/03/2020  con messaggio n. 1621 del 15/04/2020 e con messaggio 1648 del 16/04/2020 l’Inps ha recepito il decreto attuando le disposizioni operative.

L’indennità da Congedo Covid-19 è riconosciuta a lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (come i parasubordinati), o agli autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli fino a 12 anni.

Il Congedo Covid-19 è compatibile con la sospensione dell’attività prevista dalle norme sul lockdown per contenimento del Coronavirus. Quindi possono per esempio richiederlo i commercianti  e artigiani (autonomi iscritti alla relativa gestione INPS) che hanno temporaneamente sospeso l’attività, e possono cumularlo con l’indennizzo di 600 euro.

Quindi, per fare un esempio, un commerciante che chiude un negozio nel rispetto del lockdown, può chiedere sia l’indennizzo di 600 euro sia il congedo COVID 19.

Non è cumulabile con il Bonus Baby sitting previsto per l’acquisto di servizi alternativi.

REQUISITI PER RICHIEDERE IL CONGEDO COVID-19:

Il congedo straordinario Cura Italia, operativo dal 5 marzo 2020 spetta ai:

lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23 Decreto-Legge 18/2020) e pubblico (art. 25 Decreto-Legge 18/2020);

lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995;

lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite previsto dalla normativa sul congedo parentale (3 mesi per minori di 1 anno di età);

lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari) per i figli fino ai 12 anni (con retribuzione al 50%) oppure con figli fra i 12 e i 16 anni (a retribuzione “zero”).

La fruizione di questo congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare:

➡ non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;

➡ non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.;

➡ non sia stato richiesto il bonus Baby Sitter.

MISURA DEL CONGEDO:

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA:

  • in particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE AUTONOMI:

  • analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età.

La domanda può essere presentata all’Inps di competenza on-line personalmente con il PIN Dispositivo dell’Inps o per il tramite di un Patronato di servizi assistenziali.

 

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