IL REGIME FORFETARIO 2020 DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime-forfettario-2020

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2019

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2019

Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2019 potevano prospettarsi le seguenti situazioni:

  • applicazione del regime forfetario (eventualmente “start up”);
  • applicazione di regime ordinario.

APPLICAZIONE REGIME FORFETARIO

I soggetti che nel 2019 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui oltre al limite dei ricavi / compensi siano rispettati anche i nuovi requisiti relativi alle spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 20.000, reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000.

APPLICAZIONE REGIME ORDINARIO

I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Ai sensi del comma 70 l’attuazione dell’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca.

Sulla base delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 9/E, i soggetti che nel 2019 hanno iniziato l’attività applicando il regime di contabilità semplificata (anche in caso di applicazione del c.d. “criterio di registrazione” ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono adottare il regime forfetario dal 2020 senza attendere il decorso del vincolo triennale.

Esempio 2

Un elettricista nel 2019 ha iniziato l’attività adottando la contabilità semplificata pur avendo i requisiti per il forfetario.

Nel 2020, al sussistere delle condizioni, può applicare il regime forfetario senza dover attendere il decorso del vincolo triennale.

Ribadendo quanto affermato nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E e nella Risoluzione 14.9.2018, n. 64/E, l’Agenzia ha precisato che, un soggetto in possesso dei requisiti, può passare al regime forfetario senza dover attendere la scadenza del vincolo triennale in quanto in caso di inizio dell’attività sia il regime forfetario che il regime semplificato sono per tale soggetto entrambi regimi naturali.


Il soggetto che nel 2019 ha adottato la contabilità semplificata di cui all’art. 18, DPR n. 600/73, optando, altresì, per il c.d. “criterio di registrazione”, e che dall’1.1.2020 intende applicare il regime forfetario, come affermato dalla citata Circolare n. 9/E deve registrare entro il 31.12.2019 tutti i componenti positivi e negativi di reddito per i quali, alla data del 31.12.2019, non è ancora intervenuta la registrazione, affinché gli stessi concorrano alla tassazione nel 2019.

Ai fini del calcolo del limite di € 65.000 per l’adozione del regime forfetario rilevano i soli componenti positivi effettivamente incassati nel 2019, mentre quelli non ancora percepiti concorrono nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effettiva percezione.

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