IL REGIME FORFETARIO 2020 DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Regime-forfettario-2020

RICONOSCIMENTO DEDUZIONI / DETRAZIONI IRPEF

RICONOSCIMENTO DEDUZIONI / DETRAZIONI IRPEF

A seguito della riscrittura del comma 75 da parte della Finanziaria 2020, è stata espressamente prevista / ampliata la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazionedelle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (la precedente disposizione limitava la rilevanza del reddito forfetario soltanto ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR).

Il citato comma 75, ora prevede infatti che “quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario“.

Di conseguenza, qualora un soggetto sia titolare di redditi determinati in maniera forfetaria e di redditi assoggettati a tassazione ordinaria (ad esempio, redditi da lavoro dipendente / assimilati), per calcolare le detrazioni / deduzioni spettanti (ad esempio, detrazioni per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, ecc.) è necessario sommare al reddito “ordinario” anche il reddito forfetario. Ciò comporta, a parità di condizioni rispetto al 2019, una riduzione delle detrazioni / deduzioni spettanti.

Esempio 1

Un professionista possiede i seguenti redditi:

  • lavoro autonomo in regime forfetario

€ 30.000

  • lavoro dipendente

€ 20.000

Con riferimento alla detrazione per reddito di lavoro dipendente, il reddito di riferimento:

  • nel 2019, è pari a € 20.000 e di conseguenza compete una detrazione pari a € 1.339;
  • nel 2020 (a parità di condizioni) è pari a € 50.000 (20.000 + 30.000) e di conseguenza compete una detrazione pari a € 181.

ll reddito forfetario concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione delle detrazioni spettanti, causa una diminuzione della detrazione e conseguentemente un incremento dell’imposizione fiscale.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrata nella Risoluzione 22.7.2019, n. 69/E è intervenuta chiarendo che, per la ripartizione della detrazione per figli a carico ex art. 12, TUIR, il reddito forfetario, al lordo dei contributi previdenziali, rileva al fine della comparazione del reddito più elevato per l’attribuzione della detrazione al 100% ad uno dei genitori (Informativa SEAC 24.7.2019, n. 219).

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