ROTTAMAZIONE-TER ANCHE PER I RITARDATARI DELLE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

NUOVO CALENDARIO SCADENZE 2021

Parte la “rottamazione ter” ripescando anche i ritardatari della “rottamazione bis” e quelli della prima edizione della rottamazione.

In attesa della conversione del Decreto Legge n. 173/2018 e delle eventuali ulteriori sorprese che ci potrà presentare, è d’obbligo una comunicazione ai clienti.

Come noto, in data 24/10/2018 è entrato in vigore il D.L. n. 119/2018 che, tra le varie disposizioni (art. 3), ha riaperto la possibilità di “rottamare” i ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1/1/2000 al 31/12/2017 e ha introdotto la possibilità di sanare i mancati pagamenti della cosiddetta prima rottamazione (domande presentate nella primavera 2017) nonché della rottamazione bis (domande presentate nella primavera del 2018).

Dunque:

  • se avete ricevuto cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati affidati all’Agenzia Entrate – Riscossione nel suddetto periodo 1/1/2000 – 31/12/2017 (quindi le cartelle potrebbero essere state a voi notificate anche nei primi mesi del 2018) che non avete mai “rottamato”, avete ora la possibilità di accedere alla “rottamazione ter”;
  • se avete a suo tempo presentato una o più domande di rottamazione (prima rottamazione) e siete decaduti per mancato pagamento delle rate previste potete ora accedere alla “rottamazione ter”;
  • se avete presentato una o più domande di rottamazione nella primavera scorsa (2018) e non avete pagato una o tutte le rate che scadevano a luglio, settembre e ottobre 2018, avete la possibilità di “salvare” la rottamazione se pagate tutte le predette rate arretrate entro il 7/12/2018. Per la parte residua del debito potete avvalervi della conveniente “rottamazione ter”.

PORTE SPALANCATE AI RITARDATARI DELLA “ROTTAMAZIONE BIS”

Se avete presentato nella primavera scorsa la domanda di “rottamazione bis” e avete “saltato” anche tutte e tre le rate di luglio, settembre e ottobre scorso, pagatele entro il 7 dicembre prossimo. Non occorre che comunichiate nulla all’Agenzia Entrate – Riscossione.

Per il pagamento dovete utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” che vi ha inviato a suo tempo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Copia della “Comunicazione” è disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell’area riservata. Inoltre, senza necessità di pin e password personali, è possibile chiederne copia compilando l’apposito form online.

I BENEFICI DI CHI HA PAGATO O PAGHERÀ LE TRE RATE DELLA “ROTTAMAZIONE BIS”

Pagando, entro la predetta data del 7/12/2018, le predette tre rate scadute della “rottamazione bis” accederete automaticamente ai rilevanti benefici della nuova “rottamazione-ter”. Ed infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, vi invierà entro il 30/6/2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione bis” ripartito in 10 rate di pari importo
(5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Dunque, una volta fatto lo sforzo di pagare le tre rate entro il 7/12/2018 non dovrete fare altro che attendere che l’Agenzia Entrate – Riscossione, entro il 30/6/2019, vi invii il nuovo “residuo” piano di rottamazione e prepararvi a pagare entro il 31 luglio 2018 la prima delle 10 rate semestrali.  Completerete il pagamento della “rottamazione ter” il 30/11/2023.

ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO

L’art. 4 del D.L. prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018), fino a € 1.000,00. Il carico deve essere stato affidato all’agente della riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/2010.

L’importo che non deve superare i € 1.000,00 si calcola sommando il residuo capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni alla data del 24/10/2018.

L’importo di € 1.000,00 è riferito ad ogni singolo carico affidato agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Esempio

Cartella di complessivi € 3.000,00

Così composta:

  • carico n. 1: € 900,00
  • carico n. 2: € 850,00
  • carico n. 3: € 1.250,00

Totale cartella       : € 3.000,00

Solo i carichi n. 1 e n. 2 verranno stralciati. Il carico n. 3 viene mantenuto e potrà essere “rottamato” in base alla nuova edizione della rottamazione, con pagamento dilazionato in 5 anni.

L’annullamento dei due carichi (€ 900,00 e € 850,00) sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

La norma prevede che i carichi di importo fino a € 1.000,00 verranno stralciati anche se presenti in cartelle per le quali è già in corso una precedente rottamazione ovvero una rateizzazione.

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