LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi

A favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4.2020, ossia in generale nel 2019

è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  • nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi dovuta dai commercianti – artigiani iscritti alla Gestione IVS.

Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;
    ovvero
  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.
Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni
Condizione Sospensione versamenti

(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)

Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 in scadenza nel mese di aprile 2020 30.6.2020

(unica soluzione / prima rata)

Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 in scadenza nel mese di maggio 2020

Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni
Condizione Sospensione versamenti

(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)

Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 in scadenza nel mese di aprile 2020 30.6.2020

(unica soluzione / prima rata)

Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 in scadenza nel mese di maggio 2020

Soggetti con inizio attività dall’1.4.2019 / enti non commerciali

La predetta sospensione dei versamenti “in autoliquidazione

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL

opera anche a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo:

  • con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

➡ Sospensione versamenti per specifici soggetti

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

  • dall’art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
  • dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che “restano fermele sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono

nel periodo 2.3 – 30.4.2020

relativi a:

  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
  • versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

Per tali ultimi soggetti:

  • i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
  • l’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.
Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dal c.d. “Decreto Cura Italia” interessa i soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dal “nuovo” Decreto.

Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione.

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

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