DECRETO COESIONE - IN ARRIVO GLI INCENTIVI PER APRIRE UN'ATTIVITA'
16 Maggio 2024
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
Al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 “senza IVA” è stato riformulato il comma 1-bis dell’art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:
Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
1° trimestre | < € 250 | 20.7 (*) |
1° e 2° trimestre | < € 250 | 20.10 |
3° trimestre | qualsiasi importo | |
4° trimestre | qualsiasi importo | 20.1 |
(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.
Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).
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