LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 “senza IVA” è stato riformulato il comma 1-bis dell’art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

  • se l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l’importo complessivo per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7;
  • se l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10.
Periodo emissione fatture Imposta di bollo dovuta Termine versamento
trimestre < € 250 20.7 (*)
1° e 2° trimestre < € 250 20.10
trimestre qualsiasi importo
trimestre qualsiasi importo 20.1

(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).

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