LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

In materia di procedure di risanamento della crisi d’impresa è disposta:

  • la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi / accordi di ristrutturazione omologati scadenti nel periodo 23.2.2020 – 31.12.2021;
  • la possibilità da parte del debitore, nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo / accordi di ristrutturazione pendenti al 23.2.2020, di presentare, fino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano / nuova proposta di concordato / accordo di ristrutturazione.
Il termine decorre dalla data del Decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.

L’istanza è inammissibile nel caso in cui nel concordato preventivo sia già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non siano state raggiunge le maggioranze per l’approvazione del concordato;

  • la possibilità da parte del debitore che intende modificare i termini di adempimento del concordato preventivo / accordo di ristrutturazione di depositare fino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, nonchè la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini.
Il differimento non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie;
  • la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine previsto per presentare la proposta / piano / documentazione del concordato, compreso tra 60 e 120 giorni e già prorogato di non oltre 60 giorni dal Tribunale per giustificati motivi, di presentare un’istanza per la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all’emergenza “coronavirus”) anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. La proroga è concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi;
  • la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione di presentare un’istanza per la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all’emergenza “coronavirus”). La proroga è concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi.

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