LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PICCOLE-MEDIE IMPRESE

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PICCOLE-MEDIE IMPRESE

Rivedendo le previsioni introdotte con il c.d. “Decreto Cura Italia”, sono state modificate le regole per l’accesso, fino al 31.12.2020, al Fondo Centrale di garanzia, in base alle quali:

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a € 5 milioni. Sono ammesse le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  3. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione UE, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

  • il doppio della spesa salariale del 2019 o dell’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dall’1.1.2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
  • il 25% del fatturato totale del 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le piccole-medie imprese, e nei successivi 12 mesi, per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, attestato da autocertificazione resa dal beneficiario;
  1. per le predette operazioni finanziarie la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito da Confidi / altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione UE e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all’autorizzazione della Commissione UE, le predette percentuali incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;
  2. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi / altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  3. per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  4. la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo allegate al DM 12.2.2019. La garanzia è concessa anche a favore di soggetti che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente al 31.1.2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, successivamente al 31.12.2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché al 9.4.2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;
  5. non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 2, DM 6.3.2017;
  6. per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico–alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  7. per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  8. previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole / medie imprese e di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato / dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo l’1.1.2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a € 25.000.

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della predetta data ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. In caso di cessione / affitto d’azienda con prosecuzione della medesima attività si considerano altresì i ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi / bilancio depositato dal cedente / locatore.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di garanzia per le piccole-medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

  1. a favore dei soggetti con ricavi non superiore a € 3,2 milioni, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lett. c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della predetta data ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato;

  1. sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
  2. la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.1.2020.

Le disposizioni sopra esaminate, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca.

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