Ascom Se.Ter.Vit. – Studio Commerciale Viterbo – Contabilità e Servizi Fiscali Integrati

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

decreto-liquidita-covid-19

Sulla G.U 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 1232020 contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, c.d. “Decreto Liquidità”, in vigore dal 9.4.2020.

Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità contenute nel Decreto in esame. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nonché l’emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”.


SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19, è disposta la concessione da parte di SACE spa di garanzie, fino al 31.12.2020, in conformità della normativa Eu in materia di aiuti di Stato, a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Tra i beneficiari sono ricomprese anche le piccole-medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/UE e “i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA”, cha abbiano utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di garanzia.

In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni.

a) La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
b) L’impresa beneficiaria:

·       al 31.12.2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;

·       al 29.2.2020 non “risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea”.

c) L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

·         25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio / dichiarazione fiscale;

·         il doppio dei costi del personale 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

Per le imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019 va fatto riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale.

Per la verifica del limite di importo garantito:

·         va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa o su base consolidata se l’impresa appartiene ad un gruppo;

·         nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame / altra garanzia pubblica, i relativi importi vanno cumulati.

Se la stessa impresa / stesso gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

c)
d) La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

·         90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi;

·         80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

·         70% per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

Va inoltre evidenziato che:

·         se l’impresa beneficiaria è parte di un gruppo per l’individuazione della percentuale di garanzia va fatto riferimento al valore consolidato del fatturato e dei costi del personale del gruppo;

·         in caso di ammortamento progressivo del finanziamento le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto.

e) Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono così quantificate:

·         per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

·         per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

f) La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la migliore mitigazione del rischio.
g) La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dal 10.4.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto / dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
i) L’impresa beneficiaria della garanzia / ogni altra impresa dello stesso gruppo deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi / riacquisto di azioni nel corso del 2020.
l) L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
m) Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato siano superiori a quelle detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti entro il 9.4.2020.
n) Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale / investimenti / capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

➡ Rilascio della garanzia

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese:

  • con meno di 5.000 dipendenti in Italia;
  • con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi;

è applicabile la seguente procedura:

  • l’impresa interessata all’erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
  • in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE spa che processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  • il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE spa.

Per le imprese con dipendenti pari o superiori a 5.000 o fatturato pari o superiore a € 1,5 miliardi il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE spa.

➡ Efficacia delle disposizioni

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione UE.

Va evidenziato che è demandata al MEF l’individuazione di ulteriori modalità attuative / operative delle disposizioni in esame.


DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

È disposto il differimento dal 15.8.2020 all’1.9.2021 dell’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

La proroga non riguarda le disposizioni relative:

  • agli assetti organizzativi dell’impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
  • alla responsabilità degli amministratori di cui all’art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
  • alla nomina dell’organo di controllo di cui all’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.


RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

È disposto che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
  • 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.


PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

È disposto che nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2020, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c., se tale prospettiva sussisteva nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.2.2020.

Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota informativa anche tramite il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Resta ferma la previsione introdotta dal c.d. “Decreto Cura Italia” in base alla quale, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).

Le suddette disposizioni sono applicabili anche al bilancio chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvato. Una interpretazione letterale di tale ultima previsione porterebbe a riconoscere, per il bilancio chiuso al 31.12.2019, la possibilità di fare riferimento alla situazione del bilancio 2018 per giustificare la continuità aziendale del bilancio 2019.


POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste:

  • dall’art. 2467, C.c. in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
  • dall’art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.


CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

In materia di procedure di risanamento della crisi d’impresa è disposta:

  • la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi / accordi di ristrutturazione omologati scadenti nel periodo 23.2.2020 – 31.12.2021;
  • la possibilità da parte del debitore, nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo / accordi di ristrutturazione pendenti al 23.2.2020, di presentare, fino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano / nuova proposta di concordato / accordo di ristrutturazione.
Il termine decorre dalla data del Decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.

L’istanza è inammissibile nel caso in cui nel concordato preventivo sia già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non siano state raggiunge le maggioranze per l’approvazione del concordato;

  • la possibilità da parte del debitore che intende modificare i termini di adempimento del concordato preventivo / accordo di ristrutturazione di depositare fino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, nonchè la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini.
Il differimento non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie;
  • la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine previsto per presentare la proposta / piano / documentazione del concordato, compreso tra 60 e 120 giorni e già prorogato di non oltre 60 giorni dal Tribunale per giustificati motivi, di presentare un’istanza per la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all’emergenza “coronavirus”) anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. La proroga è concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi;
  • la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione di presentare un’istanza per la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all’emergenza “coronavirus”). La proroga è concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi.


FONDO CENTRALE DI GARANZIA PICCOLE-MEDIE IMPRESE

Rivedendo le previsioni introdotte con il c.d. “Decreto Cura Italia”, sono state modificate le regole per l’accesso, fino al 31.12.2020, al Fondo Centrale di garanzia, in base alle quali:

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a € 5 milioni. Sono ammesse le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  3. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione UE, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

  • il doppio della spesa salariale del 2019 o dell’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dall’1.1.2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
  • il 25% del fatturato totale del 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le piccole-medie imprese, e nei successivi 12 mesi, per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, attestato da autocertificazione resa dal beneficiario;
  1. per le predette operazioni finanziarie la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito da Confidi / altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione UE e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all’autorizzazione della Commissione UE, le predette percentuali incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;
  2. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi / altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  3. per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  4. la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo allegate al DM 12.2.2019. La garanzia è concessa anche a favore di soggetti che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente al 31.1.2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, successivamente al 31.12.2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché al 9.4.2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;
  5. non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 2, DM 6.3.2017;
  6. per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico–alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  7. per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  8. previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole / medie imprese e di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato / dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo l’1.1.2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a € 25.000.

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della predetta data ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. In caso di cessione / affitto d’azienda con prosecuzione della medesima attività si considerano altresì i ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi / bilancio depositato dal cedente / locatore.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di garanzia per le piccole-medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

  1. a favore dei soggetti con ricavi non superiore a € 3,2 milioni, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lett. c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della predetta data ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato;

  1. sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
  2. la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.1.2020.

Le disposizioni sopra esaminate, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca.


RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Il c.d. “Decreto Cura Italia” aveva concesso il differimento al 20.3.2020 del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Ora il Decreto in esame differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020.

Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.4.2020 i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:

  • IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
  • ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
  • ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
  • tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.


SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi

A favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4.2020, ossia in generale nel 2019

è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  • nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi dovuta dai commercianti – artigiani iscritti alla Gestione IVS.

Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;
    ovvero
  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.
Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni
Condizione Sospensione versamenti

(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)

Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 in scadenza nel mese di aprile 2020 30.6.2020

(unica soluzione / prima rata)

Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 in scadenza nel mese di maggio 2020

Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni
Condizione Sospensione versamenti

(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)

Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 in scadenza nel mese di aprile 2020 30.6.2020

(unica soluzione / prima rata)

Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 in scadenza nel mese di maggio 2020

Soggetti con inizio attività dall’1.4.2019 / enti non commerciali

La predetta sospensione dei versamenti “in autoliquidazione

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL

opera anche a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo:

  • con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

➡ Sospensione versamenti per specifici soggetti

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

  • dall’art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
  • dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che “restano fermele sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono

nel periodo 2.3 – 30.4.2020

relativi a:

  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
  • versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

Per tali ultimi soggetti:

  • i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
  • l’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.
Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dal c.d. “Decreto Cura Italia” interessa i soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dal “nuovo” Decreto.

Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione.

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).


SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dal c.d. “Decreto Cura Italia”, a favore dei soggetti:

  • con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d’imposta poteva non operare la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020.

A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

  • non doveva aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
  • doveva rilasciare un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora il Decreto in esame prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.5.2020. A ciò si collega l’ulteriore verifica che “nel mese precedente” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate):

  • in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5);

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.


ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020

Per il 2020, non è sanzionato l’insufficiente versamento dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti non inferiore all’80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all’imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.


PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020

Per il 2020, è disposta:

  • la proroga al 30.4 del termine di consegna ai percipienti delle CU 2020;
  • la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all’Agenzia delle Entrare qualora le stesse siano inviate entro il 30.4. Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell’invio all’Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l’invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).


PROROGA VALIDITÀ “DURF” APPALTI / SUBAPPALTI “LABOUR INTENSIVE”

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. “DURF”), emessi entro il 29.2.2020 dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. “labour intensive”, conservano validità fino al 30.6.2020.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di “sfuggire” ai nuovi obblighi introdotti in materia di ritenute / compensazione nell’ambito dei suddetti contratti.


SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

È prevista la sospensione per il periodo 23.2 – 31.12.2020 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni “prima casa”, ossia:

  • 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
  • 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
  • 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.


ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 “A DISTANZA”

Al fine di agevolare la tempestiva presentazione del mod. 730/2020 relativo al 2019, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica al CAF / professionista abilitato la copia per immagine:

  • della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta.

In caso di impossibilità (ad esempio, per i soggetti che non dispongono di strumenti quali stampanti o scanner), il contribuente può fornire al CAF / professionista abilitato un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera, tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza; è possibile, ad esempio, inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da un’autorizzazione che può essere resa con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario;

  • della documentazione necessaria;
  • del documento d’identità.

In altre parole, viene consentito a CAF / professionisti abilitati di gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale e di predisposizione del mod. 730/2020.

Una volta cessata la situazione di emergenza, le “pratiche” gestite con tali modalità dovranno essere regolarizzate mediante la consegna / ritiro delle deleghe e della documentazione come ordinariamente previsto.

Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni / modelli / domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS (ad esempio, presentazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, del modello RED e della richiesta del reddito di cittadinanza).


I
MPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 “senza IVA” è stato riformulato il comma 1-bis dell’art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

  • se l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l’importo complessivo per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7;
  • se l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10.
Periodo emissione fatture Imposta di bollo dovuta Termine versamento
trimestre < € 250 20.7 (*)
1° e 2° trimestre < € 250 20.10
trimestre qualsiasi importo
trimestre qualsiasi importo 20.1

(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).


CESSIONI GRATUITE DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE

In considerazione del fatto che, in mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con COVID-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi c.d. “di uso compassionevole”, è stabilito che:

  • per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole di cui al DM 7.9.2017 autorizzate dal Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 del citato Decreto (medici) non opera la presunzione di cessione di cui all’art. 1, DPR n. 441/97;
  • i predetti farmaci ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, TUIR.


CREDITO D’IMPOSTA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese:

  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti.


INDENNITÀ PROFESSIONISTI CON CASSE PRIVATE

Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha istituito un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza “coronavirus”, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020, il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha previsto le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali.

Il Decreto in esame specifica che i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell’indennità di € 600:

  • devono essere iscritti in via esclusiva alla Cassa (pertanto non devono conseguire anche redditi da lavoro dipendente);
  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico.

A seguito di tale modifica, le singole Casse previdenziali hanno sospeso il pagamento dell’indennità. Al soggetto interessato è quindi richiesto di “integrare” / rispedire una nuova dichiarazione, seguendo le specifiche istruzioni / modalità fornite dalle Casse previdenziali.


PIN INPS

L’INPS fino al perdurare dell’attuale stato emergenziale COVID-19 può rilasciare con modalità semplificate le proprie identità digitali (PIN INPS) tramite l’acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione del richiedente. La verifica mediante:

  • riconoscimento diretto;
  • riconoscimento facciale da remoto;

è rinviata alla cessazione dell’attuale stato emergenziale.

 

Exit mobile version